Art. 19 
 
 
      Disposizioni finali e clausola di invarianza finanziaria 
 
  1. Gli allegati che costituiscono  parte  integrante  del  presente
decreto, sono aggiornati con  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo
economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio
e del mare. 
  2. Le pubbliche Amministrazioni centrali, le Regioni e le  Province
Autonome, nonche' le Autorita' e  Agenzie  coinvolte  nell'attuazione
del  presente  decreto,   collaborano   per   favorire   la   massima
condivisione dei dati e  delle  informazioni  raccolti  in  modalita'
interoperabile, anche al fine di creare basi informative comuni,  nei
limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie  disponibili  a
legislazione vigente. 
  3. All'attuazione  delle  disposizioni  del  presente  decreto,  le
amministrazioni interessate provvedono, senza nuovi o maggiori  oneri
a carico della finanza pubblica, con le risorse umane, strumentali  e
finanziarie  disponibili  a   legislazione   vigente,   fatte   salve
specifiche disposizioni di cui agli articoli 5, 8, 13 e 15. 
  4.  Ai  sensi  dell'articolo  28,  paragrafo  2,  della   direttiva
2012/27/UE, il Ministero  dello  sviluppo  economico  trasmette  alla
Commissione europea il presente decreto  e  le  eventuali  successive
modificazioni. 
 
          Note all'art. 19: 
              Per i riferimenti normativi della direttiva 2012/27/UE,
          si veda nelle note alle premesse.