Art. 22
Istituzione finanziaria per la cooperazione internazionale allo
sviluppo
1. Nell'ambito delle finalita' della presente legge, la societa'
Cassa depositi e prestiti Spa e' autorizzata ad assolvere ai compiti
di istituzione finanziaria per la cooperazione internazionale allo
sviluppo.
2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 8, 21 e 27, il
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e
l'Agenzia possono stipulare apposita convenzione con la societa'
Cassa depositi e prestiti Spa al fine di avvalersi della medesima e
delle societa' da essa partecipate per l'istruttoria e la gestione
dei profili finanziari delle iniziative di cooperazione allo
sviluppo, per le finalita' di cui all'articolo 8 nonche' per la
strutturazione di prodotti di finanza per lo sviluppo nell'ambito di
accordi con organizzazioni finanziarie europee o internazionali o
della partecipazione a programmi dell'Unione europea.
3. Gli oneri derivanti dalla convenzione di cui al comma 2 sono a
carico del bilancio dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo
sviluppo.
4. La societa' Cassa depositi e prestiti Spa puo' destinare, nel
limite annuo stabilito con apposita convenzione stipulata tra la
medesima Cassa e il Ministero dell'economia e delle finanze, risorse
proprie ad iniziative rispondenti alle finalita' della presente
legge, anche in regime di cofinanziamento con soggetti privati,
pubblici o internazionali, previo parere favorevole del Comitato
congiunto di cui all'articolo 21.
5. Con la convenzione di cui al comma 2 sono definite le modalita'
di attuazione del presente articolo.