Art.18 
 
(Liberalizzazione del mercato  delle  grandi  locazioni  ad  uso  non
                             abitativo) 
 
  1. Nell'articolo 79 della legge 27 luglio 1978,  n.  392,  dopo  il
secondo comma, e' aggiunto il seguente: 
  «In deroga alle disposizioni del  comma  primo,  nei  contratti  di
locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione,
anche se adibiti ad attivita' alberghiera, per i quali  sia  pattuito
un canone annuo superiore ad euro 150 mila, e' facolta'  delle  parti
concordare contrattualmente  termini  e  condizioni  in  deroga  alle
disposizioni della presente legge. I  contratti  di  cui  al  periodo
precedente devono essere provati per iscritto.».