Art. 20 
 
          (Misure per il rilancio del settore immobiliare) 
 
  1. All'articolo 1, della legge  27  dicembre  2006,  n.  296,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 119: 
  1) le parole: «del 51 per cento» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«del 60 per cento» e le parole: «il 35  per  cento»  sono  sostituite
dalle seguenti: «il 25 per cento»; 
  2) e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  «Il  requisito
partecipativo del 25 per cento non si applica in  ogni  caso  per  le
societa'  il  cui  capitale  sia  gia'  quotato.  Ove  il   requisito
partecipativo  del  60  per  cento  venisse  superato  a  seguito  di
operazioni societarie straordinarie o sul  mercato  dei  capitali  il
regime speciale di cui al precedente periodo e' sospeso sino a quando
il suddetto requisito partecipativo non venga ristabilito nei  limiti
imposti dalla presente norma.»; 
  b) dopo il comma 119 sono inseriti i seguenti: 
  «119-bis. I requisiti partecipativi di  cui  al  comma  119  devono
essere verificati  entro  il  primo  periodo  d'imposta  per  cui  si
esercita l'opzione ai sensi del comma 120;  in  tal  caso  il  regime
speciale esplica i  propri  effetti  dall'inizio  di  detto  periodo.
Tuttavia, per le societa' che al termine del primo periodo  d'imposta
abbiano realizzato il solo requisito del 25 per cento  e'  consentito
di verificare l'ulteriore requisito partecipativo del  60  per  cento
nei due esercizi successivi. In tal caso, il regime speciale previsto
dal comma 119 si applica a partire dall'inizio del periodo  d'imposta
in cui detto requisito  partecipativo  viene  verificato  e  fino  ad
allora la societa' applica in via  ordinaria  l'imposta  sul  reddito
delle societa' e  l'imposta  regionale  sulle  attivita'  produttive.
L'imposta d'ingresso di cui al comma 126, l'imposta sostitutiva sulle
plusvalenze da  conferimento  di  cui  al  comma  137  e  le  imposte
ipotecarie  e  catastali  di  cui  al  comma  139   sono   applicate,
rispettivamente dalla societa' che  ha  presentato  l'opzione  e  dal
soggetto  conferente,  in  via  provvisoria   fino   al   realizzarsi
dell'accesso al regime speciale. Se l'accesso al regime speciale  non
si realizza, le suddette imposte sono rideterminate e dovute  in  via
ordinaria entro la fine del quarto periodo d'imposta successivo  alla
presentazione dell'opzione. Le imposte corrisposte in via provvisoria
costituiscono credito d'imposta da scomputare ai  sensi  del  decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 
  119-ter.  Le  SIIQ  non  costituiscono  Organismi  di  investimento
collettivo del risparmio di cui al decreto  legislativo  24  febbraio
1998, n. 58.»; 
  c) al comma 121: 
  1) dopo il secondo periodo e' inserito il  seguente:  «Agli  stessi
effetti assumono rilevanza  le  quote  di  partecipazione  nei  fondi
immobiliari indicati nel comma 131 e i relativi proventi.»; 
  2) il terzo  periodo  e'  sostituito  dal  seguente:  «In  caso  di
alienazione degli immobili e dei diritti reali su immobili  destinati
alla locazione,  anche  nel  caso  di  loro  classificazione  tra  le
attivita' correnti, ai fini della verifica del  parametro  reddituale
concorrono  a  formare  i   componenti   positivi   derivanti   dallo
svolgimento  di  attivita'  di  locazione  immobiliare  soltanto   le
eventuali plusvalenze realizzate». 
  d) al comma 122, le parole: «due esercizi»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «tre esercizi»; 
  e) al comma 123: 
  1) le parole: «l'85 per cento» sono sostituite dalle seguenti:  «il
70 per cento»; 
  2) al primo periodo, dopo la parola: «partecipazioni» sono inserite
le seguenti: «o di quote di partecipazione in  fondi  immobiliari  di
cui al comma 131»; 
  f) dopo il comma 123 e' inserito il seguente: 
  «123-bis. Ai fini  del  comma  123,  i  proventi  rivenienti  dalle
plusvalenze nette realizzate su  immobili  destinati  alla  locazione
nonche' derivanti dalla cessione di partecipazioni in SIIQ e SIINQ  o
di quote in fondi immobiliari di cui  al  comma  131,  incluse  nella
gestione esente ai sensi del comma 131, sono soggette all'obbligo  di
distribuzione per il 50 per  cento  nei  due  esercizi  successivi  a
quello di realizzo.»; 
  g) al comma 127, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «In
caso di alienazione degli immobili o dei diritti reali  anteriormente
a tale termine, la differenza  fra  il  valore  normale  assoggettato
all'imposta di cui ai commi 126 e 137 e il costo fiscale riconosciuto
prima dell'ingresso nel regime speciale,  al  netto  delle  quote  di
ammortamento calcolate su tale costo, e' assoggettato ad  imposizione
ordinaria e l'imposta sostitutiva proporzionalmente  imputabile  agli
immobili e ai diritti reali alienati costituisce credito d'imposta.»; 
  h) al comma 131, al secondo periodo,  dopo  le  parole:  «locazione
immobiliare  svolta  da  tali  societa'»,  e'  aggiunto  il  seguente
periodo: «, ovvero le plusvalenze o minusvalenze relative a  immobili
destinati alla locazione e a partecipazioni  in  SIIQ  o  SIINQ  e  i
proventi  e  le  plusvalenze  o  minusvalenze  relative  a  quote  di
partecipazione a fondi comuni di investimento  immobiliare  istituiti
in  Italia  e  disciplinati  dal  testo  unico  di  cui  al   decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che investono  almeno  l'80  per
cento  del  valore  delle  attivita'  in  immobili,   diritti   reali
immobiliari, anche derivanti da rapporti concessori o da contratti di
locazione finanziaria  su  immobili  a  carattere  traslativo,  e  in
partecipazioni in societa' immobiliari o in altri fondi  immobiliari,
destinati alla locazione immobiliare, ivi inclusi i  fondi  destinati
all'investimento in beni  immobili  a  prevalente  utilizzo  sociale,
ovvero in partecipazioni in SIIQ o SIINQ.  Sui  proventi  di  cui  al
periodo precedente distribuiti dai predetti  fondi  immobiliari  alle
SIIQ non si applica la ritenuta prevista dall'articolo  7,  comma  2,
del  decreto-legge  25  settembre  2001,  n.  351,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.»; 
  i) al comma 134: 
  1) al secondo periodo, dopo le parole: «ai sensi  dell'articolo  2,
comma 3, della legge  9  dicembre  1998,  n.  431»,  e'  inserito  il
seguente periodo: «, ivi inclusi i contratti  di  locazione  relativi
agli  alloggi  sociali  realizzati   o   recuperati   in   attuazione
dell'articolo 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dell'articolo
11 dell'Allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
16 luglio 2009, pubblicato nella gazzetta  ufficiale  del  19  agosto
2009,  n.191;  tale  disposizione   fa   eccezione   all'unificazione
dell'aliquota di cui all'articolo 3, comma 1,  del  decreto-legge  24
aprile 2014, n. 66, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  23
giugno 2014, n. 89»; 
  2) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: 
  «Per le  distribuzioni  eseguite  nei  confronti  di  soggetti  non
residenti si applicano, sussistendone i presupposti,  le  convenzioni
per evitare la doppia imposizione sul reddito e a tal fine si applica
l'articolo 7, comma 3-bis, del decreto-legge 25  settembre  2001,  n.
351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001,  n.
410». 
  l) al comma 141-bis, primo  periodo,  dopo  le  parole:  «locazione
immobiliare» sono aggiunte  le  seguenti  «,  anche  svolta  mediante
partecipazioni in societa' che abbiano optato per l'opzione congiunta
per il regime speciale di cui al comma 125, legge 27  dicembre  2006,
n. 296». 
  2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006,  n.  296,  dopo  il
comma 140 sono inseriti i seguenti: 
  «140-bis. Il concambio eseguito dai fondi immobiliari  istituiti  e
disciplinati dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in sede
di liquidazione totale o parziale mediante assegnazione  ai  quotisti
di azioni di societa' che abbiano optato per  il  regime  di  cui  al
comma 119, ricevute a  seguito  di  conferimento  di  immobili  nelle
stesse societa' non costituisce realizzo ai fini  delle  imposte  sui
redditi in capo al quotista e alle azioni della SIIQ  ricevute  dagli
stessi quotisti e' attribuito il medesimo valore fiscale delle  quote
del fondo. Per  la  SIIQ  conferitaria,  il  valore  di  conferimento
iscritto in bilancio costituisce valore fiscalmente riconosciuto agli
effetti del comma 127. Qualora il  conferimento  di  cui  ai  periodi
precedenti sia effettuato nei confronti di una  SIIQ  gia'  esistente
non si applicano al fondo conferente gli obblighi di offerta pubblica
ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo 24 febbraio  1998,
n. 58, a condizione che il  fondo  stesso  provveda  all'assegnazione
delle azioni ai quotisti entro il termine di 30 giorni dall'acquisto. 
  140-ter. Ai conferimenti effettuati dai fondi immobiliari istituiti
e disciplinati dal decreto legislativo 24 febbraio  1998,  n.  58  in
societa', che abbiano optato per il regime speciale di cui  al  comma
119 e aventi ad oggetto una pluralita'  di  immobili  prevalentemente
locati, si applica l'articolo 2, terzo comma, lettera b), del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.  I  predetti
conferimenti si considerano compresi, agli effetti delle  imposte  di
registro, ipotecaria e catastale, fra gli atti previsti nell'articolo
4, comma 1, lettera a), numero 3), della tariffa, parte  I,  allegata
al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta  di  registro
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986,  n.
131, nell'articolo 10, comma 2, del testo  unico  delle  disposizioni
concernenti le imposte ipotecaria  e  catastale  di  cui  al  decreto
legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, e nell' articolo 4 della tariffa
allegata al medesimo decreto legislativo n. 347 del 1990. Le cessioni
di azioni o quote effettuate nella fase di  liquidazione  di  cui  al
comma 140-bis, si considerano, ai fini dell' articolo  19-bis,  comma
2, del decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,  n.
633, operazioni che non formano oggetto  dell'attivita'  propria  del
soggetto passivo. 
  140-quater. Il medesimo trattamento fiscale di cui al comma 140-ter
si applica alle assegnazioni che abbiano ad oggetto una pluralita' di
immobili prevalentemente locati eseguite per  la  liquidazione  delle
quote da fondi  immobiliari  istituiti  e  disciplinati  dal  decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, a societa'  che  abbiano  optato
per il regime di cui al comma 119.». 
  3. All'onere derivante dal comma 1, lettera f), pari a 1,06 milioni
per l'anno 2014, 3,26 milioni per l'anno 2015,  a  3,33  milioni  per
l'anno 2016, a 3,38 milioni per  l'anno  2017,  a  4,17  milioni  per
l'anno 2018, a 4,97 milioni per  l'anno  2019,  a  5,30  milioni  per
l'anno 2020 e a 4,90 milioni a decorrere dall'anno 2021  si  provvede
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 27, comma 10, sesto periodo,  della  legge  23  dicembre
1999, n. 488, e successive modificazioni. 
  4. All'articolo 3 del decreto-legge  25  settembre  2001,  n.  351,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n.  410,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al primo periodo del  comma  18,  sono  aggiunte,  in  fine,  le
parole:  «nonche'  dalle  dichiarazioni  di   conformita'   catastale
previste dall'articolo 19, commi 14 e 15, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122»; 
  b) al primo periodo del  comma  19,  sono  aggiunte,  in  fine,  le
seguenti  parole:  «nonche'  dalle   dichiarazioni   di   conformita'
catastale previste dall'articolo 19, commi 14 e 15, del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30
luglio 2010, n. 122»; 
  c) dopo il comma 19 e' inserito il seguente comma 19-bis: «Nei casi
delle operazioni immobiliari di cui al presente articolo, e di quelle
di cui all'articolo 11-quinquies del decreto-legge 30 settembre 2005,
n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2  dicembre  2005,
n. 248, l'attestato di prestazione energetica di cui  all'articolo  6
del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, puo' essere acquisito
successivamente agli atti  di  trasferimento  e  non  si  applica  la
disposizione di cui al comma 3 del medesimo articolo 6.».