Art. 21 
 
(Misure per l'incentivazione  degli  investimenti  in  abitazioni  in
                             locazione) 
 
  1. Per l'acquisto, effettuato dal 1° gennaio 2014  al  31  dicembre
2017, di unita' immobiliari a  destinazione  residenziale,  di  nuova
costruzione od oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia  di
cui all'articolo 3, comma 1, lettere d), del decreto  del  Presidente
della Repubblica  6  giugno  2001,  n.  380,  cedute  da  imprese  di
costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative  edilizie
o  da  quelle  che  hanno  effettuato  i   predetti   interventi   e'
riconosciuta all'acquirente, persona fisica non  esercente  attivita'
commerciale, una deduzione dal reddito complessivo  pari  al  20  per
cento del prezzo di acquisto dell'immobile  risultante  dall'atto  di
compravendita nel limite massimo  complessivo  di  spesa  di  300.000
euro. 
  2. La deduzione di cui al comma 1 spetta, nella medesima  misura  e
nel medesimo limite massimo complessivo, anche per le spese sostenute
dal contribuente persona fisica non esercente  attivita'  commerciale
per prestazioni di servizi, dipendenti da contratti d'appalto, per la
costruzione di un'unita' immobiliare a destinazione  residenziale  su
aree  edificabili  gia'  possedute  dal  contribuente  stesso   prima
dell'inizio dei lavori o sulle quali sono gia'  riconosciuti  diritti
edificatori. Ai fini della deduzione le predette spese di costruzione
sono attestate dall'impresa che esegue i lavori. 
  3. Fermo restando il limite massimo complessivo di 300.000 euro, la
deduzione spetta anche per l'acquisto o  realizzazione  di  ulteriori
unita' immobiliari da destinare alla locazione. 
  4. La deduzione, spetta a condizione che: 
  a) l'unita' immobiliare acquistata o costruita su aree  edificabili
gia' possedute dal contribuente prima dell'inizio dei lavori o  sulle
quali sono gia' riconosciuti diritti edificatori sia destinata, entro
sei mesi dall'acquisto o dal termine dei lavori di costruzione,  alla
locazione per almeno  otto  anni  e  sempreche'  tale  periodo  abbia
carattere continuativo, il  diritto  alla  deduzione,  tuttavia,  non
viene meno se, per motivi non imputabili al locatore, il contratto di
locazione si risolve prima del decorso  del  suddetto  periodo  e  ne
viene stipulato un altro entro un  anno  dalla  data  della  suddetta
risoluzione del precedente contratto; 
  b) l'unita' immobiliare medesima sia a destinazione residenziale, e
non sia classificata o classificabile nelle categorie catastali  A/1,
A/8 e A/9; 
  c)  l'unita'  immobiliare  non  sia  ubicata  nelle  zone  omogenee
classificate E, ai sensi del Decreto ministeriale 2 aprile  1968,  n.
1444; 
  d)   l'unita'   immobiliare   consegua   prestazioni    energetiche
certificate in classe A o B, ai sensi  dell'allegato  4  delle  Linee
Guida nazionali per la classificazione energetica  degli  edifici  di
cui al Decreto Ministeriale 26 giugno 2009,  ovvero  ai  sensi  della
normativa regionale, laddove vigente; 
  e) il canone di locazione non sia superiore a  quello  definito  ai
sensi dell'art. 2, comma 3, della legge  9  dicembre  1998,  n.  431,
ovvero a quello indicato nella convenzione di  cui  all'art.  18  del
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ovvero
a quello stabilito ai sensi dell'art. 3, comma 114,  della  legge  24
dicembre 2003, n. 350; 
  f) non sussistano rapporti di parentela entro il  primo  grado  tra
locatore e locatario. 
  5. La deduzione e' ripartita in otto quote annuali di pari importo,
a partire dal periodo d'imposta nel  quale  avviene  la  stipula  del
contratto di locazione e non e'  cumulabile  con  altre  agevolazioni
fiscali previste da altre  disposizioni  di  legge  per  le  medesime
spese. 
  6. Le ulteriori modalita'  attuative  del  presente  articolo  sono
definite  con  decreto  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti e del Ministero dell'economia e delle finanze. 
  7. All'onere derivante dal presente articolo, pari a  10,1  milioni
di euro per l'anno 2015, a 19,2 milioni di  euro  per  l'anno  2016,a
31,6 milioni di euro per l'anno 2017, a  47,7  milioni  di  euro  per
l'anno 2018, a 45,5 milioni di euro per l'anno 2019, a  43,0  milioni
di euro per gli anni 2020 e 2021, a 43,6 milioni di euro  per  l'anno
2022, a 24,9 milioni di euro per l'anno 2023, a 13,9 milioni di  euro
per l'anno 2024 e a 2,9 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede,
rispettivamente: 
  a) quanto a 10,1 milioni di euro per l'anno 2015, a 19,2 milioni di
euro per l'anno 2016, a 1,6 milioni di euro per l'anno 2017,  a  27,7
milioni di euro per l'anno 2018, a 45,5 milioni di  euro  per  l'anno
2019, a 43,0 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021, a 43,6 milioni
di euro per l'anno 2022, a 24,9 milioni di euro per l'anno 2023, e  a
13,9 milioni di euro per l'anno 2024 e a 2,9 milioni per l'anno  2025
 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa  di cui all'articolo
10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa  al
Fondo per interventi strutturali di politica economica; 
  b) quanto a 30 milioni di euro per l'anno anni 2017 e quanto  a  20
milioni per l'anno 2018, mediante  riduzione  dell'autorizzazione  di
spesa di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge  28  dicembre
1998, n.451, convertito, con modificazioni, dalla legge  26  febbraio
1999, n. 40, e successive modificazioni."