Art. 23 
 
(Disciplina dei contratti di godimento in funzione  della  successiva
                      alienazione di immobili) 
 
  1. I contratti, diversi dalla locazione finanziaria, che  prevedono
l'immediata concessione del godimento di un immobile, con diritto per
il conduttore di acquistarlo entro un termine  determinato  imputando
al corrispettivo del trasferimento la parte di  canone  indicata  nel
contratto, sono trascritti ai sensi dell'  articolo  2645-bis  codice
civile. La trascrizione produce anche i medesimi effetti di quella di
cui all' articolo 2643, comma primo, numero 8) del codice civile. 
  2. Il contratto si risolve in caso di mancato pagamento, anche  non
consecutivo, di un numero minimo di canoni, determinato dalle  parti,
non inferiore ad un ventesimo del loro numero complessivo. 
  3. Ai contratti di cui al comma 1 si applicano gli  articoli  2668,
quarto comma, 2775-bis e  2825-bis  del  codice  civile.  Il  termine
triennale previsto dal comma terzo dell'articolo 2645-bis del  codice
civile e' elevato a tutta la durata del contratto e  comunque  ad  un
periodo  non  superiore  a  dieci  anni.  Si  applicano  altresi'  le
disposizioni degli articoli da 1002 a  1007  nonche'  degli  articoli
1012 e 1013 del codice civile, in  quanto  compatibili.  In  caso  di
inadempimento si applica l'articolo 2932 del codice civile. 
  4. Se il contratto di cui al comma 1 ha per oggetto  un'abitazione,
il divieto di cui all'articolo 8 del decreto  legislativo  20  giugno
2005, n.122, opera fin dalla concessione del godimento. 
  5. In caso di risoluzione  per  inadempimento  del  concedente,  lo
stesso deve restituire la parte dei canoni imputata al corrispettivo,
maggiorata  degli  interessi  legali.  In  caso  di  risoluzione  per
inadempimento  del  conduttore,  il  concedente   ha   diritto   alla
restituzione dell'immobile  ed  acquisisce  interamente  i  canoni  a
titolo di indennita', se non  e'  stato  diversamente  convenuto  nel
contratto. 
  6. In caso di fallimento  del  concedente  il  contratto  prosegue,
fatta salva l'applicazione dell'articolo 67, comma 3, lettera c), del
regio decreto 16 marzo 1942, n.267, e  successive  modificazioni.  In
caso di fallimento del conduttore, si applica l'articolo 72 del regio
decreto 16 marzo 1942,  n.267,  e  successive  modificazioni;  se  il
curatore si scioglie dal contratto, si applicano le  disposizioni  di
cui al comma 5. 
  7. Dopo l'articolo 8, comma 5, del  decreto-legge  28  marzo  2014,
n.47, convertito con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n.80,
e'  aggiunto  il  seguente:  "5-bis.  Le  disposizioni  del  presente
articolo si applicano anche ai contratti di locazione con clausola di
trasferimento della proprieta' vincolante per ambedue le parti  e  di
vendita con riserva di  proprieta',  stipulati  successivamente  alla
data di entrata in vigore della presente disposizione.". 
  8. L'efficacia della disposizione di cui al comma 7 e'  subordinata
al positivo  perfezionamento  della  procedimento  di  autorizzazione
della Commissione Europea di cui all'articolo 107  del  Trattato  sul
Funzionamento  dell'Unione   Europea   (TFUE),   di   cui   e'   data
comunicazione nella gazzetta ufficiale.