Art. 24 (Misure di agevolazione della partecipazione delle comunita' locali in materia di tutela e valorizzazione del territorio) 1. I Comuni possono definire i criteri e le condizioni per la realizzazione di interventi su progetti presentati da cittadini singoli e associati, purche' individuati in relazione al territorio da riqualificare. Gli interventi possono riguardare la pulizia, la manutenzione, l'abbellimento di aree verdi, piazze o strade ed in genere la valorizzazione di una limitata zona del territorio urbano o extraurbano. In relazione alla tipologia dei predetti interventi i Comuni possono deliberare riduzioni o esenzioni di tributi inerenti al tipo di attivita' posta in essere. L'esenzione e' concessa per un periodo limitato, per specifici tributi e per attivita' individuate dai Comuni, in ragione dell'esercizio sussidiario dell'attivita' posta in essere.