Art. 26 
 
(Misure  urgenti  per  la  valorizzazione  degli  immobili  demaniali
                            inutilizzati) 
 
  1. L'accordo di programma di cui al decreto legislativo  18  agosto
2000,  n.  267,  avente  ad  oggetto  il  recupero  di  immobili  non
utilizzati del patrimonio immobiliare pubblico, costituisce  variante
urbanistica. Allo scopo di individuare i  contenuti  dell'accordo  di
programma,  il  Comune  presenta  un  proprio  progetto  di  recupero
dell'immobile anche attraverso il cambio  di  destinazione  d'uso  al
Ministero titolare del bene che e' tenuto a valutarlo  salvo  opponga
diversa ipotesi di utilizzo finanziata o in corso  di  finanziamento.
La variante urbanistica costituisce titolo per l'Agenzia del  demanio
all'alienazione, alla concessione o alla costituzione del diritto  di
superficie sull'immobile interessato. 
  2. Per  gli  immobili  della  Difesa,  il  Ministero  della  difesa
provvede a individuare, ai sensi del  decreto  legislativo  15  marzo
2010, n. 66, quelli da destinare alle medesime finalita'  di  cui  al
comma 1. L'Agenzia del demanio e il Ministero della difesa effettuano
la prima individuazione degli immobili entro 45  giorni  dall'entrata
in vigore della legge  di  conversione  del  presente  decreto.  Sono
esclusi dall'applicazione della presente  disposizione  gli  immobili
per i quali e' stata accolta  la  domanda  di  trasferimento  di  cui
all'articolo  56-bis  del  decreto-legge  21  giugno  2013   n.   69,
convertito, con modificazioni, dalla legge  9  agosto  2013,  n.  98,
nonche' quelli per i quali e' in corso la richiesta di riesame, per i
quali si continua ad applicare la disciplina  ivi  prevista  fino  al
trasferimento del bene all'ente richiedente ovvero alla sua rinuncia. 
  3.  Entro  30  giorni   dalla   adozione   dei   provvedimenti   di
individuazione di  cui  al  comma  2,  l'Agenzia  del  demanio  e  il
Ministero della difesa possono proporre all'amministrazione comunale,
un  progetto  di  recupero  dell'immobile  a   diversa   destinazione
urbanistica, anche previa pubblicazione di un avviso  di  ricerca  di
mercato per sollecitare la presentazione del  progetto  da  parte  di
privati. 
  4. L'accordo di programma avente ad oggetto il progetto di  cui  ai
commi   precedenti,   sottoscritto   dall'amministrazione    comunale
interessata,  d'intesa  con  l'Agenzia  del  demanio  ovvero  con  il
Ministero della difesa, costituisce variante di destinazione d'uso ai
sensi  del  decreto  legislativo  del  18  agosto  2000,  n.  267  da
concludere entro 90 giorni dal  ricevimento  della  citata  proposta.
Entro 30 giorni dalla sua conclusione  l'accordo  e'  ratificato  con
deliberazione del Consiglio comunale. 
  5. Le Regioni, entro 180 giorni dalla data  di  entrata  in  vigore
della legge di conversione del presente decreto, adottano  le  misure
necessarie a garantire, in  base  ai  principi  di  proporzionalita',
adeguatezza,  efficacia  ed  efficienza  dell'azione  della  pubblica
amministrazione, nonche' per l'applicazione omogenea  sul  territorio
nazionale  del  presente  articolo,  le  occorrenti   semplificazioni
documentali e procedimentali, relative anche alla pubblicazione degli
atti,  per  l'approvazione  delle   varianti   urbanistiche   e   per
l'eventuale variazione di strumenti di pianificazione  sovraordinati,
discendenti dagli accordi di programma di cui al comma 4. 
  6. Approvata la variante urbanistica, l'Agenzia del demanio, ovvero
il Ministero  della  difesa  procedono,  secondo  le  norme  vigenti,
all'alienazione, alla concessione e alla costituzione del diritto  di
superficie degli immobili. 
  7. Qualora non sia data attuazione all'accordo di programma, di cui
ai commi 1 e 4, nel termine di 90 giorni dalla  sua  conclusione,  il
Ministro competente puo' proporre al  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri di nominare, previa diffida,  un  commissario  ad  acta  che
provvede alle procedure necessarie per la variante  urbanistica.  Nel
caso  di  nomina  del  commissario  ad  acta  non  si  applicano   le
disposizioni di cui al comma 8. 
  8. A seguito della valorizzazione o alienazione degli  immobili  la
cui destinazione d'uso  sia  stata  modificata  anche  ai  sensi  del
presente articolo, e' attribuita agli  enti  territoriali  che  hanno
contribuito,  nei  limiti  delle  loro  rispettive  competenze,  alla
conclusione del procedimento, una quota parte dei  proventi,  secondo
modalita' determinate con  decreto  del  Ministro  della  difesa,  da
adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.