Art. 21 
 
Disposizioni in materia di contratti pubblici, relative  all'istituto
  dell'avvalimento. Sentenza pregiudiziale della Corte  di  giustizia
  dell'Unione europea del 10 ottobre 2013 nella causa C-94/12. 
  1. All'articolo 49 del codice dei  contratti  pubblici  relativi  a
lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12  aprile
2006, n. 163, e successive modificazioni, il comma  6  e'  sostituito
dal seguente: 
    «6. E' ammesso l'avvalimento di piu'  imprese  ausiliarie,  fermo
restando, per i lavori, il divieto  di  utilizzo  frazionato  per  il
concorrente   dei   singoli    requisiti    economico-finanziari    e
tecnico-organizzativi di cui all'articolo 40, comma  3,  lettera  b),
che  hanno  consentito  il  rilascio  dell'attestazione   in   quella
categoria». 
 
          Note all'art. 21: 
              Il  testo   dell'articolo   49   del   citato   decreto
          legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come  modificato  dalla
          presente legge cosi' recita: 
              "Art.  49.  Avvalimento  (artt.  47  e  48,   direttiva
          2004/18; art. 54, direttiva 2004/17) 
              1. Il concorrente, singolo o consorziato o  raggruppato
          ai sensi dell'articolo 34, in relazione  ad  una  specifica
          gara di  lavori,  servizi,  forniture  puo'  soddisfare  la
          richiesta relativa al possesso dei requisiti  di  carattere
          economico, finanziario, tecnico, organizzativo,  ovvero  di
          attestazione  della  certificazione  SOA  avvalendosi   dei
          requisiti di un altro soggetto o dell'attestazione  SOA  di
          altro soggetto. 
              1-bis. Il comma  1  non  e'  applicabile  al  requisito
          dell'iscrizione all'Albo Nazionale dei  Gestori  Ambientali
          di cui all'articolo 212 del decreto  legislativo  3  aprile
          2006, n. 152. 
              2.  Ai  fini  di  quanto  previsto  nel  comma   1   il
          concorrente allega, oltre  all'eventuale  attestazione  SOA
          propria e dell'impresa ausiliaria: 
              a)  una  sua  dichiarazione   verificabile   ai   sensi
          dell'articolo 48, attestante  l'avvalimento  dei  requisiti
          necessari per la partecipazione alla  gara,  con  specifica
          indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria; 
              b) una sua dichiarazione circa il possesso da parte del
          concorrente  medesimo  dei  requisiti   generali   di   cui
          all'articolo 38; 
              c) una dichiarazione sottoscritta da parte dell'impresa
          ausiliaria attestante il possesso da parte di  quest'ultima
          dei requisiti generali di cui all'articolo 38,  nonche'  il
          possesso dei requisiti tecnici e delle risorse  oggetto  di
          avvalimento; 
              d)   una   dichiarazione   sottoscritta    dall'impresa
          ausiliaria  con  cui  quest'ultima  si  obbliga  verso   il
          concorrente e verso la  stazione  appaltante  a  mettere  a
          disposizione per tutta la durata  dell'appalto  le  risorse
          necessarie di cui e' carente il concorrente; 
              e)   una   dichiarazione   sottoscritta    dall'impresa
          ausiliaria con cui questa attesta che  non  partecipa  alla
          gara  in  proprio  o  associata  o  consorziata  ai   sensi
          dell'articolo 34; 
              f) in originale  o  copia  autentica  il  contratto  in
          virtu'  del  quale  l'impresa  ausiliaria  si  obbliga  nei
          confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere
          a disposizione le risorse necessarie per  tutta  la  durata
          dell'appalto; 
              g) nel caso di avvalimento nei confronti di  un'impresa
          che appartiene al medesimo gruppo in luogo del contratto di
          cui alla lettera f) l'impresa concorrente  puo'  presentare
          una  dichiarazione   sostitutiva   attestante   il   legame
          giuridico ed economico  esistente  nel  gruppo,  dal  quale
          discendono i medesimi obblighi previsti dal comma 5. 
              3. Nel caso di dichiarazioni  mendaci,  ferma  restando
          l'applicazione dell'articolo 38, lettera h)  nei  confronti
          dei  sottoscrittori,  la  stazione  appaltante  esclude  il
          concorrente e escute la  garanzia.  Trasmette  inoltre  gli
          atti all'Autorita' per le sanzioni di cui  all'articolo  6,
          comma 11. 
              4.  Il  concorrente   e   l'impresa   ausiliaria   sono
          responsabili  in  solido  nei  confronti   della   stazione
          appaltante  in  relazione  alle  prestazioni  oggetto   del
          contratto. 
              5. Gli obblighi previsti dalla  normativa  antimafia  a
          carico del concorrente si applicano anche nei confronti del
          soggetto ausiliario, in ragione  dell'importo  dell'appalto
          posto a base di gara. 
              6. E' ammesso l'avvalimento di piu' imprese ausiliarie,
          fermo restando,  per  i  lavori,  il  divieto  di  utilizzo
          frazionato  per  il  concorrente  dei   singoli   requisiti
          economico-finanziari   e   tecnico-organizzativi   di   cui
          all'arti-  colo  40,  comma  3,  lettera  b),   che   hanno
          consentito  il   rilascio   dell'attestazione   in   quella
          categoria. 
              7. 
              8. In relazione a ciascuna gara non  e'  consentito,  a
          pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria  si
          avvalga piu' di  un  concorrente,  e  che  partecipino  sia
          l'impresa  ausiliaria  che  quella  che   si   avvale   dei
          requisiti. 
              9. Il bando  puo'  prevedere  che,  in  relazione  alla
          natura dell'appalto, qualora sussistano  requisiti  tecnici
          connessi  con  il  possesso  di  particolari   attrezzature
          possedute da un ristrettissimo ambito di  imprese  operanti
          sul mercato,  queste  possano  prestare  l'avvalimento  nei
          confronti di piu' di un concorrente,  sino  ad  un  massimo
          indicato  nel  bando  stesso,  impegnandosi  a  fornire  la
          particolare attrezzatura tecnica, alle medesime condizioni,
          all'aggiudicatario. 
              10. Il contratto e' in ogni caso eseguito  dall'impresa
          che partecipa  alla  gara,  alla  quale  e'  rilasciato  il
          certificato di  esecuzione,  e  l'impresa  ausiliaria  puo'
          assumere  il  ruolo  di  subappaltatore  nei   limiti   dei
          requisiti prestati. 
              11.  In  relazione  a  ciascuna   gara,   la   stazione
          appaltante trasmette all'Autorita' tutte  le  dichiarazioni
          di avvalimento, indicando  altresi'  l'aggiudicatario,  per
          l'esercizio della vigilanza, e per la pubblicita' sul  sito
          informatico presso l'Osservatorio.".