Art. 13 Continuazione, reinstradamento e rimborso 1. Il vettore, che viola uno degli obblighi previsti dall'articolo 19, paragrafi 1 e 2, del regolamento, e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 a euro 1.500 per ciascun passeggero. 2. Il vettore, che viola uno degli obblighi previsti dall'articolo 19, paragrafi 3 e 4, del regolamento, e' soggetto, per ogni singolo evento, ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500 a euro 15.000.