Art. 13 
 
 
              Continuazione, reinstradamento e rimborso 
 
  1. Il vettore, che viola uno degli obblighi previsti  dall'articolo
19, paragrafi 1 e 2, del regolamento, e'  soggetto  ad  una  sanzione
amministrativa pecuniaria da  euro  150  a  euro  1.500  per  ciascun
passeggero. 
  2. Il vettore, che viola uno degli obblighi previsti  dall'articolo
19, paragrafi 3 e 4, del regolamento, e' soggetto, per  ogni  singolo
evento, ad una sanzione amministrativa pecuniaria  da  euro  1.500  a
euro 15.000.