Art. 14 
 
 
               Informazione su cancellazioni e ritardi 
 
  1. Il vettore o l'ente di gestione della stazione, che violano  uno
degli obblighi di informazione e comunicazione previsti dall'articolo
20, paragrafo 1, del  regolamento,  sono  soggetti  ad  una  sanzione
amministrativa  pecuniaria  da  euro  500  a  euro  5.000  per   ogni
cancellazione  o  ritardo.  Alla  medesima  sanzione   amministrativa
pecuniaria sono soggetti  il  vettore  o  l'ente  di  gestione  della
stazione, che non assicurano che  le  persone  con  disabilita'  o  a
mobilita'  ridotta  ricevano  le  informazioni  necessarie   di   cui
all'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento.