Art. 15 Assistenza in caso di cancellazione o ritardo alla partenza 1. Il vettore che, per il viaggio la cui durata prevista supera le tre ore, in caso di cancellazione o ritardo alla partenza da una stazione superiore a novanta minuti viola gli obblighi di assistenza previsti dall'articolo 21 del regolamento, e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 a euro 900 per ciascun passeggero.