Art. 12
Obblighi informativi
1. Gli operatori di microcredito iscritti nell'elenco previsto
dall'articolo 111, comma 1, t.u.b., e i soggetti di cui all'articolo
11, comma 1, forniscono al cliente, prima che egli sia vincolato da
un contratto o da una proposta irrevocabile, le informazioni
necessarie a consentire una decisione informata e consapevole in
merito alla conclusione del contratto. Le informazioni sono fornite
gratuitamente, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole, in
forma chiara e concisa. Esse includono almeno il tasso annuo
effettivo globale, calcolato secondo quanto previsto dalla Banca
d'Italia, la durata del contratto e le altre condizioni economiche
del finanziamento e precisano le conseguenze cui il cliente puo'
andare incontro in caso di mancato pagamento.
2. Il finanziamento, nonche' le forme e le modalita' con cui
l'operatore di microcredito fornisce al soggetto finanziato i servizi
indicati all'articolo 3, comma 1, ovvero all'articolo 5, comma 5,
sono disciplinati con contratto da stipularsi in forma scritta.
Note all'art. 12:
- Per il riferimento al testo del comma 1 dell'articolo
111 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 vedasi
in note alle premesse.