Art. 13 
 
 
             Altre disposizioni relative al microcredito 
 
  1. Non rientrano nell'attivita' di microcredito: 
    a) la concessione di  crediti  di  firma  anche  nella  forma  di
garanzie personali; 
    b) la concessione di finanziamenti a fronte  della  cessione  del
quinto  dello  stipendio  o  della  pensione  ovvero  a   fronte   di
delegazione di pagamento relativa a un credito retributivo. 
  2. E' precluso agli operatori  del  microcredito  di  avvalersi  di
consorzi o fondi di garanzia che coprano il rischio di credito in una
percentuale superiore al 80% di ogni finanziamento concesso. 
  3. I limiti massimi di finanziamento di cui agli  articoli  4  e  5
possono essere aggiornati ogni tre  anni  con  decreto  del  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  sulla  base  della   media   delle
variazioni degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per  le  famiglie
di operai e impiegati intervenute nel periodo di riferimento.