Art. 13
Altre disposizioni relative al microcredito
1. Non rientrano nell'attivita' di microcredito:
a) la concessione di crediti di firma anche nella forma di
garanzie personali;
b) la concessione di finanziamenti a fronte della cessione del
quinto dello stipendio o della pensione ovvero a fronte di
delegazione di pagamento relativa a un credito retributivo.
2. E' precluso agli operatori del microcredito di avvalersi di
consorzi o fondi di garanzia che coprano il rischio di credito in una
percentuale superiore al 80% di ogni finanziamento concesso.
3. I limiti massimi di finanziamento di cui agli articoli 4 e 5
possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, sulla base della media delle
variazioni degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie
di operai e impiegati intervenute nel periodo di riferimento.