Art. 14 Limiti all'indebitamento 1. Gli operatori iscritti nell'elenco di cui all'articolo 111, comma 1, t.u.b., possono acquisire risorse a titolo di finanziamento per un ammontare non superiore a sedici volte il patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato.
Note all'art. 14: - Per il riferimento al testo del comma 1 dell'articolo 111 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 vedasi in note alle premesse.