Art. 14
Limiti all'indebitamento
1. Gli operatori iscritti nell'elenco di cui all'articolo 111,
comma 1, t.u.b., possono acquisire risorse a titolo di finanziamento
per un ammontare non superiore a sedici volte il patrimonio netto
risultante dall'ultimo bilancio approvato.
Note all'art. 14:
- Per il riferimento al testo del comma 1 dell'articolo
111 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 vedasi
in note alle premesse.