Art. 15 
 
 
    Gestione dell'elenco e organismo per la gestione dell'elenco 
 
  1. La Banca d'Italia disciplina modalita', termini e procedure  con
riferimento a: 
    a) l'iscrizione e la gestione  dell'elenco  di  cui  all'articolo
111, comma 1, t.u.b.,  ivi  inclusa  la  dichiarazione  di  decadenza
dell'esponente aziendale in caso di inerzia dell'operatore del  micro
credito; 
    b) la comunicazione di dati e notizie da parte degli operatori di
microcredito con riferimento, tra l'altro, ai finanziamenti  concessi
e alla tipologia di servizi ausiliari prestati. 
  2. I riferimenti contenuti  nel  presente  regolamento  alla  Banca
d'Italia devono intendersi all'Organismo previsto dall'articolo  113,
t.u.b., quando questo - una volta  costituito  -  abbia  iniziato  ad
operare. 
 
          Note all'art. 15: 
              - Per il riferimento al testo del comma 1 dell'articolo
          111 del citato decreto legislativo n. 385 del  1993  vedasi
          in note alle premesse. 
              - Per il riferimento al  testo  dell'articolo  113  del
          citato decreto legislativo n. 385 del 1993 vedasi  in  note
          all'articolo 10.