Art. 15
Gestione dell'elenco e organismo per la gestione dell'elenco
1. La Banca d'Italia disciplina modalita', termini e procedure con
riferimento a:
a) l'iscrizione e la gestione dell'elenco di cui all'articolo
111, comma 1, t.u.b., ivi inclusa la dichiarazione di decadenza
dell'esponente aziendale in caso di inerzia dell'operatore del micro
credito;
b) la comunicazione di dati e notizie da parte degli operatori di
microcredito con riferimento, tra l'altro, ai finanziamenti concessi
e alla tipologia di servizi ausiliari prestati.
2. I riferimenti contenuti nel presente regolamento alla Banca
d'Italia devono intendersi all'Organismo previsto dall'articolo 113,
t.u.b., quando questo - una volta costituito - abbia iniziato ad
operare.
Note all'art. 15:
- Per il riferimento al testo del comma 1 dell'articolo
111 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 vedasi
in note alle premesse.
- Per il riferimento al testo dell'articolo 113 del
citato decreto legislativo n. 385 del 1993 vedasi in note
all'articolo 10.