Art. 16
Operatori di finanza mutualistica e solidale
1. Sono operatori di finanza mutualistica e solidale i soggetti,
iscritti nell'elenco di cui all'articolo 111, comma 1, t.u.b., e
costituiti in forma di cooperativa a mutualita' prevalente, il cui
statuto preveda che:
a) partecipanti al capitale, dipendenti e collaboratori siano
esclusivamente soci;
b) l'assemblea dei soci abbia la competenza esclusiva di
deliberare in ordine alle scelte strategiche e gestionali;
c) siano resi pubblici i nominativi dei partecipanti al capitale,
l'ammontare dei finanziamenti concessi e la natura dei beneficiari;
d) la societa' non abbia scopo di lucro e non possano essere
distribuiti dividendi in misura superiore al tasso di inflazione
dell'anno di riferimento;
e) per ogni finanziamento sia condotta un'istruttoria socio
ambientale alla quale e' attribuito lo stesso valore di quella
economica ai fini dell'erogazione.
2. Gli operatori di finanza mutualistica e solidale possono:
a) in deroga all'articolo 1, comma 2, lettera a), e ai limiti di
cui all'articolo 4, commi 1 e 4, concedere finanziamenti di cui al
titolo I ai propri soci fino ad un ammontare massimo di euro 75.000 e
per una durata massima di dieci anni; il tasso effettivo globale
applicato a tali finanziamenti non puo' eccedere la somma dei costi
di gestione della struttura e del costo di remunerazione del capitale
in misura non superiore al tasso d'inflazione;
b) nel rispetto di tutte le disposizioni del presente
regolamento, concedere altri finanziamenti previsti dai titoli I e
II.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 17 ottobre 2014
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Padoan
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Avvertenza: Il presente atto non e' soggetto al visto di controllo
preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti, articolo
3, comma 13, legge 14 gennaio 1994, n. 20.
Note all'art. 16:
- Per il riferimento al testo del comma 1 dell'articolo
111 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 vedasi
in note alle premesse.