Art. 16 
 
 
            Operatori di finanza mutualistica e solidale 
 
  1. Sono operatori di finanza mutualistica e  solidale  i  soggetti,
iscritti nell'elenco di cui all'articolo  111,  comma  1,  t.u.b.,  e
costituiti in forma di cooperativa a mutualita'  prevalente,  il  cui
statuto preveda che: 
    a) partecipanti al capitale,  dipendenti  e  collaboratori  siano
esclusivamente soci; 
    b)  l'assemblea  dei  soci  abbia  la  competenza  esclusiva   di
deliberare in ordine alle scelte strategiche e gestionali; 
    c) siano resi pubblici i nominativi dei partecipanti al capitale,
l'ammontare dei finanziamenti concessi e la natura dei beneficiari; 
    d) la societa' non abbia scopo di  lucro  e  non  possano  essere
distribuiti dividendi in misura  superiore  al  tasso  di  inflazione
dell'anno di riferimento; 
    e) per  ogni  finanziamento  sia  condotta  un'istruttoria  socio
ambientale alla quale  e'  attribuito  lo  stesso  valore  di  quella
economica ai fini dell'erogazione. 
  2. Gli operatori di finanza mutualistica e solidale possono: 
    a) in deroga all'articolo 1, comma 2, lettera a), e ai limiti  di
cui all'articolo 4, commi 1 e 4, concedere finanziamenti  di  cui  al
titolo I ai propri soci fino ad un ammontare massimo di euro 75.000 e
per una durata massima di dieci  anni;  il  tasso  effettivo  globale
applicato a tali finanziamenti non puo' eccedere la somma  dei  costi
di gestione della struttura e del costo di remunerazione del capitale
in misura non superiore al tasso d'inflazione; 
    b)  nel  rispetto  di  tutte   le   disposizioni   del   presente
regolamento, concedere altri finanziamenti previsti dai  titoli  I  e
II. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
    Roma, 17 ottobre 2014 
 
                                            Il Ministro dell'economia 
                                                 e delle finanze 
                                                      Padoan 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 
 
 
Avvertenza: Il presente atto non e' soggetto al  visto  di  controllo
preventivo di legittimita' da parte della Corte dei  conti,  articolo
3, comma 13, legge 14 gennaio 1994, n. 20. 
 
          Note all'art. 16: 
              - Per il riferimento al testo del comma 1 dell'articolo
          111 del citato decreto legislativo n. 385 del  1993  vedasi
          in note alle premesse.