Art. 27 
 
 
                 Ritenute su agenti - comunicazione 
                 di avvalersi di dipendenti o terzi 
 
  1. All'articolo 25-bis, del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973,  n.  600,  il  settimo  comma  e'  sostituito  dal
seguente: 
  «Con decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  sono
determinati i criteri, i termini e le modalita' per la  presentazione
della dichiarazione indicata nel secondo comma. Tali modalita' devono
prevedere la trasmissione anche tramite posta elettronica certificata
della predetta  dichiarazione.  La  dichiarazione  non  potra'  avere
limiti di tempo e sara' valida fino a revoca ovvero fino alla perdita
dei  requisiti  da  parte   del   contribuente.   L'omissione   della
comunicazione relativa alle variazioni che comportano il  venir  meno
delle predette  condizioni  comporta  l'applicazione  delle  sanzioni
previste dall'articolo 11, del decreto legislativo 18 dicembre  1997,
n. 471, e successive modificazioni.». 
 
          Note all'art. 27: 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  25-bis  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n. 600, come modificato dal presente decreto legislativo: 
              «Art. 25-bis (Ritenuta  sulle  provvigioni  inerenti  a
          rapporti di commissione,  di  agenzia,  di  mediazione,  di
          rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari).
          - I soggetti indicati nel primo comma dell'art. 23, escluse
          le imprese  agricole,  i  quali  corrispondono  provvigioni
          comunque denominate per le  prestazioni  anche  occasionali
          inerenti  a  rapporti  di  commissione,  di   agenzia,   di
          mediazione,   di   rappresentanza   di   commercio   e   di
          procacciamento  di  affari,  devono  operare  all'atto  del
          pagamento una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul
          reddito delle persone fisiche o  dell'imposta  sul  reddito
          delle  persone  giuridiche  dovuta  dai  percipienti,   con
          obbligo di rivalsa. L'aliquota della suddetta  ritenuta  si
          applica nella misura fissata dall'art. 11 del  testo  unico
          delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.  917,  e
          successive  modificazioni,  per  il  primo   scaglione   di
          reddito. 
              La ritenuta  e'  commisurata  al  cinquanta  per  cento
          dell'ammontare delle provvigioni indicate nel primo  comma.
          Se i percipienti dichiarano ai loro committenti, preponenti
          o mandanti  che  nell'esercizio  della  loro  attivita'  si
          avvalgono in via continuativa dell'opera di dipendenti o di
          terzi, la  ritenuta  e'  commisurata  al  venti  per  cento
          dell'ammontare delle stesse provvigioni. 
              La ritenuta di cui ai commi  precedenti  e'  scomputata
          dall'imposta relativa al periodo di imposta di  competenza,
          purche' gia' operata al momento della  presentazione  della
          dichiarazione annuale.  Qualora  la  ritenuta  sia  operata
          successivamente,  la  stessa  e'  scomputata   dall'imposta
          relativa al periodo d'imposta in cui e' stata effettuata. 
              Se le provvigioni, per disposizioni normative o accordi
          contrattuali, sono direttamente  trattenute  sull'ammontare
          delle somme riscosse, i percipienti sono tenuti a rimettere
          ai   committenti,   preponenti   o    mandanti    l'importo
          corrispondente alla  ritenuta.  Ai  fini  del  computo  dei
          termini  per  il   relativo   versamento   da   parte   dei
          committenti,  preponenti  o  mandanti,   la   ritenuta   si
          considera operata nel mese successivo a quello  in  cui  le
          provvigioni  sono  state  trattenute  dai  percipienti.   I
          committenti, preponenti o mandanti possono tener  conto  di
          eventuali errori nella  determinazione  dell'importo  della
          ritenuta anche in occasione di successivi  versamenti,  non
          oltre il terzo mese dell'anno successivo a quello in cui le
          provvigioni sono state trattenute dai percipienti. 
              Le disposizioni dei precedenti commi non  si  applicano
          alle provvigioni  percepite  dalle  agenzie  di  viaggio  e
          turismo,  dai  rivenditori  autorizzati  di  documenti   di
          viaggio relativi ai trasporti di persone, dai soggetti  che
          esercitano  attivita'   di   distribuzione   di   pellicole
          cinematografiche, dagli  agenti  di  assicurazione  per  le
          prestazioni   rese    direttamente    alle    imprese    di
          assicurazione, dai mediatori di assicurazione  per  i  loro
          rapporti con le imprese di assicurazione e con  gli  agenti
          generali delle imprese di assicurazione  pubbliche  o  loro
          controllate  che  rendono  prestazioni  direttamente   alle
          imprese di assicurazione in regime di reciproca  esclusiva;
          dalle aziende ed  istituti  di  credito  e  dalle  societa'
          finanziarie e di locazione finanziaria per  le  prestazioni
          rese nell'esercizio delle attivita' di  collocamento  e  di
          compravendita di titoli e valute nonche' di raccolta  e  di
          finanziamento, dagli  agenti,  raccomandatari  e  mediatori
          marittimi e aerei, dagli agenti e commissionari di  imprese
          petrolifere per le prestazioni ad esse  rese  direttamente,
          dai mediatori e rappresentanti di  produttori  agricoli  ed
          ittici e di  imprese  esercenti  la  pesca  marittima,  dai
          commissionari che operano nei mercati  ortoflorofrutticoli,
          ittici e di bestiame, nonche' dai  consorzi  e  cooperative
          tra imprese agricole, commerciali ed artigiane  non  aventi
          finalita' di lucro. 
              Per le prestazioni rese dagli incaricati alle vendite a
          domicilio di cui all'art. 19  del  decreto  legislativo  31
          marzo 1998, n. 114,  la  ritenuta  e'  applicata  a  titolo
          d'imposta ed e' commisurata all'ammontare delle provvigioni
          percepite ridotto del 22 per cento a  titolo  di  deduzione
          forfetaria delle spese di produzione del  reddito.  Per  le
          prestazioni derivanti da mandato di agenzia si applicano le
          disposizioni indicate nei commi che precedono. 
              Con decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze
          sono determinati i criteri, i termini e le modalita' per la
          presentazione  della  dichiarazione  indicata  nel  secondo
          comma. Tali  modalita'  devono  prevedere  la  trasmissione
          anche tramite posta elettronica certificata della  predetta
          dichiarazione. La dichiarazione non potra' avere limiti  di
          tempo e sara' valida fino a revoca ovvero fino alla perdita
          dei requisiti da parte del contribuente. L'omissione  della
          comunicazione relativa alle variazioni  che  comportano  il
          venir   meno    delle    predette    condizioni    comporta
          l'applicazione delle sanzioni previste  dall'art.  11,  del
          decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e  successive
          modificazioni. 
              Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche
          alle provvigioni corrisposte a stabili  organizzazioni  nel
          territorio dello Stato di soggetti non residenti.». 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 11 del  decreto
          legislativo  18  dicembre  1997,  n.  471  (Riforma   delle
          sanzioni  tributarie  non  penali  in  materia  di  imposte
          dirette, di imposta sul valore aggiunto  e  di  riscossione
          dei tributi, a norma dell'art. 3, comma  133,  lettera  q),
          della legge 23 dicembre 1996, n. 662): 
              «Art.  11  (Altre  violazioni  in  materia  di  imposte
          dirette e di imposta sul valore aggiunto). - 1. Sono punite
          con la sanzione amministrativa da  lire  cinquecentomila  a
          lire quattro milioni le seguenti violazioni: 
              a) omissione di  ogni  comunicazione  prescritta  dalla
          legge tributaria anche se  non  richiesta  dagli  uffici  o
          dalla  Guardia  di  finanza  al  contribuente  o  a   terzi
          nell'esercizio dei poteri di verifica  ed  accertamento  in
          materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto
          o invio di tali comunicazioni con  dati  incompleti  o  non
          veritieri; 
              b) mancata  restituzione  dei  questionari  inviati  al
          contribuente o a terzi nell'esercizio  dei  poteri  di  cui
          alla precedente lettera a) o loro restituzione con risposte
          incomplete o non veritiere; 
              c) inottemperanza all'invito a comparire e a  qualsiasi
          altra richiesta fatta  dagli  uffici  o  dalla  Guardia  di
          finanza nell'esercizio dei poteri loro conferiti. 
              2. La sanzione prevista nel comma 1 si  applica,  salvo
          che il fatto non  costituisca  infrazione  piu'  gravemente
          punita, per il compenso di partite effettuato in violazione
          alle previsioni del codice civile ovvero in caso di mancata
          evidenziazione  nell'apposito  prospetto   indicato   negli
          articoli 3 e 5 del decreto del Presidente della  Repubblica
          29 settembre 1973, n. 600. 
              3. 
              4. L'omessa presentazione degli elenchi di cui all'art.
          50, comma 6, del decreto-legge  30  agosto  1993,  n.  331,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993,
          n. 427, ovvero la loro incompleta,  inesatta  o  irregolare
          compilazione sono punite con la sanzione da lire un milione
          a lire due milioni per ciascuno di essi, ridotta alla meta'
          in caso di presentazione nel termine di trenta giorni dalla
          richiesta inviata dagli  uffici  abilitati  a  riceverla  o
          incaricati del loro controllo. La sanzione non  si  applica
          se i dati mancanti o inesatti vengono integrati o  corretti
          anche a seguito di richiesta. 
              4-bis. L'omessa, incompleta  o  infedele  comunicazione
          delle minusvalenze e delle differenze negative di ammontare
          superiore a 50.000 euro di  cui  all'art.  5-quinquies  del
          decreto-legge 30 settembre 2005, n.  203,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, nonche'
          delle minusvalenze di  ammontare  complessivo  superiore  a
          cinque  milioni  di  euro,   derivanti   da   cessioni   di
          partecipazioni    che    costituiscono     immobilizzazioni
          finanziarie  di  cui  all'art.  1  del   decreto-legge   24
          settembre 2002,  n.  209,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 22 novembre 2002, n.  265,  e'  punita  con  la
          sanzione amministrativa del 10 per cento delle minusvalenze
          la cui comunicazione e' omessa, incompleta o infedele,  con
          un minimo di 500 euro ed un massimo di 50000 euro. 
              5.  L'omessa   installazione   degli   apparecchi   per
          l'emissione dello scontrino fiscale  previsti  dall'art.  1
          della legge 26 gennaio  1983,  n.  18,  e'  punita  con  la
          sanzione amministrativa da lire due  milioni  a  lire  otto
          milioni. 
              6. 
              7. In caso di  violazione  delle  prescrizioni  di  cui
          all'art. 53, comma 3, del decreto-legge 30 agosto 1993,  n.
          331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29  ottobre
          1993,  n.   427,   si   applica   la   sanzione   da   lire
          cinquecentomila a lire quattro milioni.».