Art. 20 Norme transitorie e di copertura finanziaria 1. L'incarico di procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo e' assunto, alla data di entrata in vigore del presente decreto, dal procuratore nazionale antimafia. 2. All'articolo 10 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, dopo il comma 7 e' inserito il seguente: «7-bis. Le funzioni semidirettive requirenti di coordinamento nazionale sono quelle di procuratore nazionale aggiunto.». 3. All'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, dopo le parole: «commi 5, 6,» sono inserite le seguenti: «7-bis,». 4. A decorrere dalla data di cui al comma 1, nelle disposizioni vigenti le parole: «procuratore nazionale antimafia», ovunque ricorrono, si intendono sostituite dalle seguenti: «procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo» e le parole: «Direzione nazionale antimafia» si intendono sostituite dalle seguenti: «Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo». 5. I procuratori aggiunti designati dal procuratore nazionale in applicazione delle previgenti disposizioni restano in carica fino a che il Consiglio superiore della magistratura non abbia provveduto alla nomina, e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. (( 5-bis. Con decreto del Ministro della giustizia, previo parere del Consiglio superiore della magistratura, e' determinata, nell'ambito della dotazione organica complessiva del personale di magistratura, la pianta organica della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, tenuto conto dell'istituzione di due posti di procuratore aggiunto. )) 6. Agli oneri derivanti dagli articoli 11, 12, 13, 14, 17 e 18, pari complessivamente a (( euro 871.072.635 )) per l'anno 2015, si provvede: a) quanto a (( euro 840.046.528 )), mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni; b) quanto a euro 1.000.000, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa per l'anno 2015 di cui all'articolo 1, comma 273, (( primo periodo, )) della legge 27 dicembre 2013, n. 147; c) quanto a euro 3.000.000, mediante versamento all'entrata delle somme conservate nel conto dei residui dello stanziamento di cui all'articolo 1, comma 273, (( primo periodo, )) della legge 27 dicembre 2013, n. 147; d) quanto a euro 15.000.000, mediante versamento all'entrata di quota corrispondente delle somme accreditate al capo della delegazione di cui all'articolo 1, comma secondo, della legge 5 giugno 1984, n. 208; e) quanto a euro 5.032.147, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale; f) quanto a euro 6.993.960, mediante utilizzo delle somme relative ai rimborsi corrisposti dall'organizzazione delle Nazioni Unite, quale corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze armate italiane nell'ambito delle operazioni internazionali di pace, di cui all'articolo 8, comma 11, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, non sono ancora riassegnate al fondo di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e che restano acquisite all'entrata del bilancio dello Stato. Nelle more dell'accertamento dei predetti versamenti in entrata, l'importo di euro 6.993.960 e' accantonato e reso indisponibile, in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili di parte corrente delle missioni di spesa del Ministero della difesa di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. In base agli esiti degli accertamenti di entrata, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al disaccantonamento ovvero alla riduzione delle risorse necessarie per assicurare la copertura di cui alla presente lettera. 7. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 8. Dall'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 e 10 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti connessi mediante l'utilizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Riferimenti normativi Si riporta il testo vigente degli articoli 10 e 12, comma 5, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 (Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonche' in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della L. 25 luglio 2005, n. 150): «Art. 10. (Funzioni) 1. I magistrati ordinari sono distinti secondo le funzioni esercitate. 2. Le funzioni giudicanti sono: di primo grado, di secondo grado e di legittimita'; semidirettive di primo grado, semidirettive elevate di primo grado e semidirettive di secondo grado; direttive di primo grado, direttive elevate di primo grado, direttive di secondo grado, direttive di legittimita', direttive superiori e direttive apicali. Le funzioni requirenti sono: di primo grado, di secondo grado, di coordinamento nazionale e di legittimita'; semidirettive di primo grado, semidirettive elevate di primo grado e semidirettive di secondo grado; direttive di primo grado, direttive elevate di primo grado, direttive di secondo grado, direttive di coordinamento nazionale, direttive di legittimita', direttive superiori e direttive apicali. 3. Le funzioni giudicanti di primo grado sono quelle di giudice presso il tribunale ordinario, presso il tribunale per i minorenni, presso l'ufficio di sorveglianza nonche' di magistrato addetto all'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione; le funzioni requirenti di primo grado sono quelle di sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario e presso il tribunale per i minorenni. 4. Le funzioni giudicanti di secondo grado sono quelle di consigliere presso la corte di appello; le funzioni requirenti di secondo grado sono quelle di sostituto procuratore generale presso la corte di appello. 5. Le funzioni requirenti di coordinamento nazionale sono quelle di sostituto presso la direzione nazionale antimafia e antiterrorismo. 6. Le funzioni giudicanti di legittimita' sono quelle di consigliere presso la Corte di cassazione; le funzioni requirenti di legittimita' sono quelle di sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione. 7. Le funzioni semidirettive giudicanti di primo grado sono quelle di presidente di sezione presso il tribunale ordinario, di presidente e di presidente aggiunto della sezione dei giudici unici per le indagini preliminari; le funzioni semidirettive requirenti di primo grado sono quelle di procuratore aggiunto presso il tribunale. 7- bis. Le funzioni semidirettive requirenti di coordinamento nazionale sono quelle di procuratore nazionale aggiunto. 8. Le funzioni semidirettive giudicanti elevate di primo grado sono quelle di presidente della sezione dei giudici unici per le indagini preliminari negli uffici aventi sede nelle citta' di cui all' articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 1989, n. 327, convertito dalla legge 24 novembre 1989, n. 380. 9. Le funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado sono quelle di presidente di sezione presso la corte di appello; le funzioni semidirettive requirenti di secondo grado sono quelle di avvocato generale presso la corte di appello. 10. Le funzioni direttive giudicanti di primo grado sono quelle di presidente del tribunale ordinario e di presidente del tribunale per i minorenni; le funzioni direttive requirenti di primo grado sono quelle di procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario e di procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni. 11. Le funzioni direttive giudicanti elevate di primo grado sono quelle di presidente del tribunale ordinario negli uffici aventi sede nelle citta' di cui all' articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 1989, n. 327, convertito dalla legge 24 novembre 1989, n. 380, e di presidente dei tribunali di sorveglianza di cui alla tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni. Le funzioni direttive requirenti elevate di primo grado sono quelle di procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario nelle medesime citta'. 12. Le funzioni direttive giudicanti di secondo grado sono quelle di presidente della corte di appello; le funzioni direttive requirenti di secondo grado sono quelle di procuratore generale presso la corte di appello. 13. Le funzioni direttive requirenti di coordinamento nazionale sono quelle di procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo. 14. Le funzioni direttive giudicanti di legittimita' sono quelle di presidente di sezione della Corte di cassazione; le funzioni direttive requirenti di legittimita' sono quelle di avvocato generale presso la Corte di cassazione. 15. Le funzioni direttive superiori giudicanti di legittimita' sono quelle di presidente aggiunto della Corte di cassazione e di presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche; le funzioni direttive superiori requirenti di legittimita' sono quelle di procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione. 16. Le funzioni direttive apicali giudicanti di legittimita' sono quelle di primo presidente della Corte di cassazione; le funzioni direttive apicali requirenti di legittimita' sono quelle di procuratore generale presso la Corte di cassazione.»; «Art. 12. (Requisiti e criteri per il conferimento delle funzioni) (Omissis). 5. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, commi 5, 6, 7- bis, 9 e 11, e' richiesto il conseguimento almeno della quarta valutazione di professionalita', salvo quanto previsto dal comma 14 del presente articolo. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 76- bis dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni. (Omissis).». Per l'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 si vedano i riferimenti riportati all'articolo 5. Si riporta il testo vigente dell'articolo 1, comma 273, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilita' 2014): "273. Per assicurare il tempestivo adempimento degli indifferibili impegni connessi con l'organizzazione e lo svolgimento del semestre di Presidenza italiana del Consiglio dell'Unione europea del 2014 e con il funzionamento della delegazione per la Presidenza, e' autorizzata la spesa di euro 56.000.000 per l'anno 2014 e di euro 2.000.000 per l'anno 2015. La Presidenza del Consiglio dei ministri trasmette ai competenti organi parlamentari, prima dell'inizio del semestre di Presidenza italiana e, in ogni caso, entro il 30 maggio 2014, una nota puntuale sul riparto delle risorse, suddivisa per finalita' e iniziative. Le somme non impegnate nell'esercizio finanziario di competenza possono essere impegnate nel corso dell'esercizio finanziario successivo. Alle spese di cui al presente comma non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 60, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Per lo svolgimento delle attivita' di comunicazione del semestre di Presidenza italiana del Consiglio dell'Unione europea del 2014, nell'ambito dell'autorizzazione di spesa per l'anno 2014 di cui al primo periodo, sono assegnati alla Presidenza del Consiglio dei ministri 2 milioni di euro; a tale fine, si applicano le deroghe alle limitazioni di spesa e di assunzione temporanea di personale previste dal presente comma. Le attivita', gli interventi, la gestione finanziaria e del personale posti in essere dalla delegazione restano disciplinati dalla legge 5 giugno 1984, n. 208. All'atto del collocamento fuori ruolo del personale di cui all'articolo 2, secondo comma, della legge 5 giugno 1984, n. 208, e' reso indisponibile per tutta la durata del collocamento fuori ruolo un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di appartenenza equivalente dal punto di vista finanziario. L'articolo 1, terzo comma, della legge 5 giugno 1984, n. 208, si interpreta nel senso che, nei limiti temporali di operativita' della delegazione e nell'ambito dello stanziamento di cui al presente comma, le spese sostenute dalla delegazione per consumi intermedi, nonche' per il noleggio e la manutenzione di autovetture e per l'acquisto di mobili e arredi non sono computate ai fini del calcolo dei limiti di spesa per il Ministero degli affari esteri derivanti dall'applicazione della normativa vigente. Nei limiti temporali e nell'ambito dello stanziamento di cui al presente comma, si applicano altresi' le disposizioni di cui all'articolo 7, commi 1, 4 e 6, del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 12. Ai componenti della delegazione di cui al presente comma e' corrisposta, se inviati in missione all'estero, l'indennita' di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941. Fermo restando quanto previsto all'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, nell'ambito delle risorse di cui al presente comma, al personale di qualifica non dirigenziale componente la delegazione puo' essere corrisposto un contributo fisso onnicomprensivo, sostitutivo di ogni altro pagamento o maggiorazione per i particolari carichi di lavoro e orario di servizio connessi con l'attivita' della delegazione, da svolgere anche in sedi diverse da quella dell'Amministrazione centrale. Per le straordinarie esigenze di servizio della Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea connesse con il semestre di Presidenza italiana del Consiglio dell'Unione europea, e' autorizzata per l'anno 2014, a valere sulle risorse di cui al primo periodo del presente comma e nei limiti di 1.032.022 euro, la spesa per l'assunzione di personale con contratto temporaneo ai sensi dell'articolo 153 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, in deroga ai limiti quantitativi previsti dalla medesima disposizione. Per le iniziative connesse con il semestre di Presidenza italiana del Consiglio dell'Unione europea, di competenza di Amministrazioni centrali diverse dal Ministero degli affari esteri, e' istituito presso lo stato di previsione della spesa del medesimo Ministero un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2014, da ripartire tra i Ministeri interessati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro per gli affari europei. Alle relative spese si applicano le disposizioni contenute nel presente comma, ivi comprese le deroghe alle limitazioni di spesa previste dalla normativa vigente.». Si riporta il testo vigente dell'articolo 1, comma secondo, della legge 5 giugno 1984, n. 208 (Organizzazione e finanziamento del semestre di presidenza italiana della CEE): «Art. 1 (Omissis). In relazione all'eccezionalita' dei predetti periodi ed alla necessita' di far fronte ai conseguenti adempimenti, i lavori, le forniture e le prestazioni di servizi sono eseguiti in deroga alle norme sulla contabilita' generale dello Stato. (Omissis).». Si riporta il testo vigente dell'articolo 8, comma 11, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica): «Art. 8 (Razionalizzazione e risparmi di spesa delle amministrazioni pubbliche) (Omissis). 11. Le somme relative ai rimborsi corrisposti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, quale corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze armate italiane nell'ambito delle operazioni internazionali di pace, sono riassegnati al fondo per il finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace previsto dall' articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A tale fine non si applicano i limiti stabiliti dall' articolo 1, comma 46, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. La disposizione del presente comma si applica anche ai rimborsi corrisposti alla data di entrata in vigore del presente provvedimento e non ancora riassegnati. (Omissis).». Per il testo dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196 si vedano i riferimenti riportati all'articolo 5.