Art. 20 
 
 
            Norme transitorie e di copertura finanziaria 
 
  1. L'incarico di procuratore nazionale antimafia  e  antiterrorismo
e' assunto, alla data di entrata in vigore del presente decreto,  dal
procuratore nazionale antimafia. 
  2. All'articolo 10 del decreto legislativo 5 aprile 2006,  n.  160,
dopo il  comma  7  e'  inserito  il  seguente:  «7-bis.  Le  funzioni
semidirettive requirenti di coordinamento nazionale  sono  quelle  di
procuratore nazionale aggiunto.». 
  3. All'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 5 aprile 2006,
n. 160, dopo le parole: «commi 5,  6,»  sono  inserite  le  seguenti:
«7-bis,». 
  4. A decorrere dalla data di cui al  comma  1,  nelle  disposizioni
vigenti  le  parole:  «procuratore  nazionale   antimafia»,   ovunque
ricorrono,  si  intendono  sostituite  dalle  seguenti:  «procuratore
nazionale  antimafia  e  antiterrorismo»  e  le  parole:   «Direzione
nazionale  antimafia»  si  intendono   sostituite   dalle   seguenti:
«Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo». 
  5. I procuratori aggiunti designati dal  procuratore  nazionale  in
applicazione delle previgenti disposizioni restano in carica  fino  a
che il Consiglio superiore della magistratura  non  abbia  provveduto
alla nomina, e, comunque, per un periodo non  superiore  a  sei  mesi
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto. 
  (( 5-bis. Con decreto del Ministro della giustizia,  previo  parere
del  Consiglio  superiore   della   magistratura,   e'   determinata,
nell'ambito della dotazione organica  complessiva  del  personale  di
magistratura, la pianta organica della Direzione nazionale  antimafia
e antiterrorismo, tenuto  conto  dell'istituzione  di  due  posti  di
procuratore aggiunto. )) 
  6. Agli oneri derivanti dagli articoli 11, 12, 13,  14,  17  e  18,
pari complessivamente a (( euro 871.072.635 )) per  l'anno  2015,  si
provvede: 
  a)  quanto  a  ((  euro  840.046.528  )),  mediante  corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  1,  comma
1240,  della  legge  27  dicembre  2006,   n.   296,   e   successive
modificazioni; 
  b) quanto  a  euro  1.000.000,  mediante  corrispondente  riduzione
dell'autorizzazione di spesa per l'anno 2015 di cui  all'articolo  1,
comma 273, (( primo periodo, )) della legge 27 dicembre 2013, n. 147; 
  c) quanto a euro 3.000.000, mediante versamento  all'entrata  delle
somme conservate nel conto dei  residui  dello  stanziamento  di  cui
all'articolo 1, comma 273,  ((  primo  periodo,  ))  della  legge  27
dicembre 2013, n. 147; 
  d) quanto a euro 15.000.000,  mediante  versamento  all'entrata  di
quota  corrispondente  delle  somme   accreditate   al   capo   della
delegazione di cui all'articolo  1,  comma  secondo,  della  legge  5
giugno 1984, n. 208; 
  e) quanto a euro 5.032.147, mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2015, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale; 
  f) quanto a euro 6.993.960, mediante utilizzo delle somme  relative
ai rimborsi  corrisposti  dall'organizzazione  delle  Nazioni  Unite,
quale corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze  armate  italiane
nell'ambito  delle  operazioni  internazionali  di   pace,   di   cui
all'articolo 8, comma 11, del decreto-legge 31 maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122,
che alla data di entrata in vigore del  presente  decreto-legge,  non
sono ancora riassegnate al fondo di cui all'articolo 1,  comma  1240,
della legge 27  dicembre  2006,  n.  296,  e  che  restano  acquisite
all'entrata del bilancio dello Stato.  Nelle  more  dell'accertamento
dei predetti versamenti in entrata, l'importo di  euro  6.993.960  e'
accantonato e reso indisponibile, in termini di competenza  e  cassa,
nell'ambito delle spese rimodulabili di parte corrente delle missioni
di spesa del Ministero della difesa di cui all'articolo 21, comma  5,
lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. In base agli  esiti
degli accertamenti di entrata, il  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze provvede al disaccantonamento  ovvero  alla  riduzione  delle
risorse necessarie per assicurare la copertura di cui  alla  presente
lettera. 
  7. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  8. Dall'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3,
4, 6, 7, 8, 9 e 10 non devono  derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a
carico  della  finanza  pubblica.  Le   Amministrazioni   interessate
provvedono agli adempimenti connessi mediante  l'utilizzazione  delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione
vigente. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo vigente degli  articoli  10  e  12,
          comma 5, del decreto legislativo  5  aprile  2006,  n.  160
          (Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonche'  in
          materia  di  progressione  economica  e  di  funzioni   dei
          magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1,  lettera  a),
          della L. 25 luglio 2005, n. 150): 
                
              «Art. 10. (Funzioni) 
              1. I  magistrati  ordinari  sono  distinti  secondo  le
          funzioni esercitate. 
              2. Le funzioni giudicanti  sono:  di  primo  grado,  di
          secondo grado e di  legittimita';  semidirettive  di  primo
          grado, semidirettive elevate di primo grado e semidirettive
          di secondo  grado;  direttive  di  primo  grado,  direttive
          elevate  di  primo  grado,  direttive  di  secondo   grado,
          direttive di legittimita', direttive superiori e  direttive
          apicali. Le funzioni requirenti sono: di  primo  grado,  di
          secondo   grado,   di   coordinamento   nazionale   e    di
          legittimita'; semidirettive di primo  grado,  semidirettive
          elevate di primo grado e semidirettive  di  secondo  grado;
          direttive di primo grado, direttive elevate di primo grado,
          direttive di  secondo  grado,  direttive  di  coordinamento
          nazionale, direttive di legittimita', direttive superiori e
          direttive apicali. 
              3. Le funzioni giudicanti di primo grado sono quelle di
          giudice presso il tribunale ordinario, presso il  tribunale
          per i minorenni, presso l'ufficio di  sorveglianza  nonche'
          di magistrato addetto  all'ufficio  del  massimario  e  del
          ruolo della Corte di cassazione; le funzioni requirenti  di
          primo grado sono  quelle  di  sostituto  procuratore  della
          Repubblica  presso  il  tribunale  ordinario  e  presso  il
          tribunale per i minorenni. 
              4. Le funzioni giudicanti di secondo grado sono  quelle
          di consigliere presso la  corte  di  appello;  le  funzioni
          requirenti  di  secondo  grado  sono  quelle  di  sostituto
          procuratore generale presso la corte di appello. 
              5. Le funzioni requirenti  di  coordinamento  nazionale
          sono quelle di  sostituto  presso  la  direzione  nazionale
          antimafia e antiterrorismo. 
              6. Le funzioni giudicanti di legittimita'  sono  quelle
          di consigliere presso la Corte di cassazione;  le  funzioni
          requirenti  di  legittimita'  sono  quelle   di   sostituto
          procuratore generale presso la Corte di cassazione. 
              7. Le funzioni semidirettive giudicanti di primo  grado
          sono quelle di presidente di sezione  presso  il  tribunale
          ordinario, di presidente e  di  presidente  aggiunto  della
          sezione dei giudici unici per le indagini  preliminari;  le
          funzioni  semidirettive  requirenti  di  primo  grado  sono
          quelle di procuratore aggiunto presso il tribunale. 
              7-  bis.  Le  funzioni  semidirettive   requirenti   di
          coordinamento  nazionale   sono   quelle   di   procuratore
          nazionale aggiunto. 
              8. Le  funzioni  semidirettive  giudicanti  elevate  di
          primo grado sono quelle di  presidente  della  sezione  dei
          giudici unici per  le  indagini  preliminari  negli  uffici
          aventi sede  nelle  citta'  di  cui  all'  articolo  1  del
          decreto-legge 25 settembre 1989, n. 327,  convertito  dalla
          legge 24 novembre 1989, n. 380. 
              9. Le  funzioni  semidirettive  giudicanti  di  secondo
          grado sono quelle di presidente di sezione presso la  corte
          di appello; le funzioni semidirettive requirenti di secondo
          grado sono quelle di avvocato generale presso la  corte  di
          appello. 
              10. Le funzioni direttive  giudicanti  di  primo  grado
          sono quelle di presidente  del  tribunale  ordinario  e  di
          presidente del  tribunale  per  i  minorenni;  le  funzioni
          direttive  requirenti  di  primo  grado  sono   quelle   di
          procuratore della Repubblica presso il tribunale  ordinario
          e di procuratore della Repubblica presso il tribunale per i
          minorenni. 
              11. Le funzioni direttive giudicanti elevate  di  primo
          grado sono quelle di  presidente  del  tribunale  ordinario
          negli uffici aventi sede nelle citta' di cui all'  articolo
          1 del decreto-legge 25 settembre 1989, n.  327,  convertito
          dalla legge 24 novembre 1989, n. 380, e di  presidente  dei
          tribunali di sorveglianza di cui alla  tabella  A  allegata
          alla  legge  26  luglio  1975,   n.   354,   e   successive
          modificazioni. Le funzioni direttive requirenti elevate  di
          primo grado sono quelle  di  procuratore  della  Repubblica
          presso il tribunale ordinario nelle medesime citta'. 
              12. Le funzioni direttive giudicanti di  secondo  grado
          sono quelle  di  presidente  della  corte  di  appello;  le
          funzioni direttive requirenti di secondo grado sono  quelle
          di procuratore generale presso la corte di appello. 
              13. Le funzioni direttive requirenti  di  coordinamento
          nazionale sono quelle di procuratore nazionale antimafia  e
          antiterrorismo. 
              14. Le funzioni direttive  giudicanti  di  legittimita'
          sono  quelle  di  presidente  di  sezione  della  Corte  di
          cassazione;   le   funzioni   direttive    requirenti    di
          legittimita' sono quelle di  avvocato  generale  presso  la
          Corte di cassazione. 
              15.  Le  funzioni  direttive  superiori  giudicanti  di
          legittimita' sono quelle di presidente aggiunto della Corte
          di cassazione e di presidente del Tribunale superiore delle
          acque pubbliche; le funzioni direttive superiori requirenti
          di  legittimita'  sono  quelle  di   procuratore   generale
          aggiunto presso la Corte di cassazione. 
              16.  Le  funzioni  direttive  apicali   giudicanti   di
          legittimita' sono quelle di primo presidente della Corte di
          cassazione; le funzioni  direttive  apicali  requirenti  di
          legittimita' sono quelle di procuratore generale presso  la
          Corte di cassazione.»; 
                
              «Art. 12. (Requisiti  e  criteri  per  il  conferimento
          delle funzioni) 
              (Omissis). 
              5.  Per  il  conferimento   delle   funzioni   di   cui
          all'articolo 10, commi 5, 6, 7- bis, 9 e 11,  e'  richiesto
          il  conseguimento  almeno  della  quarta   valutazione   di
          professionalita', salvo quanto previsto dal  comma  14  del
          presente   articolo.   Resta    fermo    quanto    previsto
          dall'articolo 76- bis dell'ordinamento giudiziario, di  cui
          al regio decreto 30  gennaio  1941,  n.  12,  e  successive
          modificazioni. 
              (Omissis).». 
                
              Per l'articolo 1, comma 1240, della legge  27  dicembre
          2006, n. 296 si vedano i riferimenti riportati all'articolo
          5. 
                
              Si riporta il testo vigente dell'articolo 1, comma 273,
          primo  periodo,  della  legge  27  dicembre  2013,  n.  147
          (Disposizioni per la  formazione  del  bilancio  annuale  e
          pluriennale dello Stato - legge di stabilita' 2014): 
                
              "273. Per assicurare il  tempestivo  adempimento  degli
          indifferibili impegni connessi con  l'organizzazione  e  lo
          svolgimento  del  semestre  di  Presidenza   italiana   del
          Consiglio  dell'Unione  europea   del   2014   e   con   il
          funzionamento  della  delegazione  per  la  Presidenza,  e'
          autorizzata la spesa di euro 56.000.000 per l'anno  2014  e
          di euro  2.000.000  per  l'anno  2015.  La  Presidenza  del
          Consiglio  dei  ministri  trasmette  ai  competenti  organi
          parlamentari, prima dell'inizio del semestre di  Presidenza
          italiana e, in ogni caso, entro il 30 maggio 2014, una nota
          puntuale sul riparto delle risorse, suddivisa per finalita'
          e  iniziative.  Le  somme  non   impegnate   nell'esercizio
          finanziario di  competenza  possono  essere  impegnate  nel
          corso dell'esercizio finanziario successivo. Alle spese  di
          cui al presente comma non si applicano le  disposizioni  di
          cui all'articolo 60, comma 15, del decreto-legge 25  giugno
          2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
          agosto 2008, n. 133. Per lo svolgimento delle attivita'  di
          comunicazione  del  semestre  di  Presidenza  italiana  del
          Consiglio  dell'Unione  europea   del   2014,   nell'ambito
          dell'autorizzazione di spesa per  l'anno  2014  di  cui  al
          primo periodo, sono assegnati alla Presidenza del Consiglio
          dei ministri 2 milioni di euro; a tale fine,  si  applicano
          le deroghe  alle  limitazioni  di  spesa  e  di  assunzione
          temporanea di personale previste  dal  presente  comma.  Le
          attivita', gli interventi, la gestione  finanziaria  e  del
          personale  posti  in  essere  dalla   delegazione   restano
          disciplinati dalla legge 5 giugno 1984,  n.  208.  All'atto
          del  collocamento  fuori  ruolo  del   personale   di   cui
          all'articolo 2, secondo comma, della legge 5  giugno  1984,
          n. 208, e' reso  indisponibile  per  tutta  la  durata  del
          collocamento fuori ruolo un numero di posti nella dotazione
          organica dell'amministrazione di  appartenenza  equivalente
          dal punto di vista finanziario. L'articolo 1, terzo  comma,
          della legge 5 giugno 1984, n. 208, si interpreta nel  senso
          che, nei limiti temporali di operativita' della delegazione
          e nell'ambito dello stanziamento di cui al presente  comma,
          le spese sostenute dalla delegazione per consumi intermedi,
          nonche' per il noleggio e la manutenzione di autovetture  e
          per l'acquisto di mobili e arredi  non  sono  computate  ai
          fini del calcolo dei limiti di spesa per il Ministero degli
          affari esteri derivanti dall'applicazione  della  normativa
          vigente.  Nei  limiti   temporali   e   nell'ambito   dello
          stanziamento  di  cui  al  presente  comma,  si   applicano
          altresi' le disposizioni di cui all'articolo 7, commi 1,  4
          e  6,  del  decreto-legge  28  dicembre   2012,   n.   227,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  1°  febbraio
          2013, n. 12. Ai componenti  della  delegazione  di  cui  al
          presente comma  e'  corrisposta,  se  inviati  in  missione
          all'estero, l'indennita' di cui al regio decreto  3  giugno
          1926, n. 941. Fermo restando quanto  previsto  all'articolo
          18, comma 2, del decreto legislativo 27  ottobre  2009,  n.
          150, nell'ambito delle risorse di cui al presente comma, al
          personale  di  qualifica  non  dirigenziale  componente  la
          delegazione puo' essere  corrisposto  un  contributo  fisso
          onnicomprensivo, sostitutivo  di  ogni  altro  pagamento  o
          maggiorazione per i particolari carichi di lavoro e  orario
          di servizio connessi con l'attivita' della delegazione,  da
          svolgere    anche    in    sedi    diverse    da     quella
          dell'Amministrazione   centrale.   Per   le   straordinarie
          esigenze  di  servizio  della   Rappresentanza   permanente
          d'Italia presso l'Unione europea connesse con  il  semestre
          di Presidenza italiana del Consiglio  dell'Unione  europea,
          e' autorizzata per l'anno 2014, a valere sulle  risorse  di
          cui al primo periodo del presente comma  e  nei  limiti  di
          1.032.022 euro, la spesa per l'assunzione di personale  con
          contratto temporaneo ai sensi dell'articolo 153 del decreto
          del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.  18,  in
          deroga  ai  limiti  quantitativi  previsti  dalla  medesima
          disposizione. Per le iniziative connesse con il semestre di
          Presidenza italiana del Consiglio dell'Unione  europea,  di
          competenza  di   Amministrazioni   centrali   diverse   dal
          Ministero degli affari esteri, e' istituito presso lo stato
          di previsione della spesa del medesimo Ministero  un  fondo
          con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2014, da
          ripartire tra  i  Ministeri  interessati  con  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle  finanze,  su  proposta  del
          Ministro degli affari esteri, di concerto con  il  Ministro
          per gli affari europei. Alle relative spese si applicano le
          disposizioni contenute nel presente comma, ivi comprese  le
          deroghe alle limitazioni di spesa previste dalla  normativa
          vigente.». 
                
              Si riporta il  testo  vigente  dell'articolo  1,  comma
          secondo, della legge 5 giugno 1984, n. 208  (Organizzazione
          e finanziamento del semestre di presidenza  italiana  della
          CEE): 
              «Art. 1 
              (Omissis). 
              In relazione all'eccezionalita' dei predetti periodi ed
          alla necessita' di far fronte ai conseguenti adempimenti, i
          lavori, le forniture  e  le  prestazioni  di  servizi  sono
          eseguiti in deroga alle norme sulla  contabilita'  generale
          dello Stato. 
              (Omissis).». 
                
              Si riporta il testo vigente dell'articolo 8, comma  11,
          del decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.  122  (Misure
          urgenti in materia  di  stabilizzazione  finanziaria  e  di
          competitivita' economica): 
                
              «Art. 8 (Razionalizzazione e risparmi  di  spesa  delle
          amministrazioni pubbliche) 
              (Omissis). 
              11.  Le  somme   relative   ai   rimborsi   corrisposti
          dall'Organizzazione    delle    Nazioni    Unite,     quale
          corrispettivo  di  prestazioni  rese  dalle  Forze   armate
          italiane nell'ambito  delle  operazioni  internazionali  di
          pace, sono riassegnati al fondo per il finanziamento  della
          partecipazione italiana  alle  missioni  internazionali  di
          pace previsto dall' articolo 1, comma 1240, della legge  27
          dicembre 2006, n. 296. A  tale  fine  non  si  applicano  i
          limiti stabiliti dall' articolo 1, comma 46, della legge 23
          dicembre 2005, n. 266. La disposizione del  presente  comma
          si applica anche  ai  rimborsi  corrisposti  alla  data  di
          entrata in vigore del presente provvedimento e  non  ancora
          riassegnati. 
              (Omissis).». 
                
            Per il testo dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della
          legge 31 dicembre 2009, n.  196  si  vedano  i  riferimenti
          riportati all'articolo 5.