Art. 10
Disposizioni penali in materia di accordo di ristrutturazione con
intermediari finanziari e convenzione di moratoria
1. Al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 236:
1) alla rubrica, dopo le parole: «concordato preventivo» sono
aggiunte le seguenti: «e, accordo di ristrutturazione con
intermediari finanziari, e convenzione di moratoria»;
2) al primo comma, dopo le parole «concordato preventivo» sono
aggiunte le seguenti: «o di ottenere l'omologazione di un accordo di
ristrutturazione con intermediari finanziari o il consenso degli
intermediari finanziari alla sottoscrizione della convenzione di
moratoria»;
3) dopo il secondo comma e' aggiunto il seguente: «Nel caso di
accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari o di
convenzione di moratoria, si applicano le disposizioni previste dal
secondo comma, numeri 1), 2) e 4).»;
b) all'articolo 236-bis, primo comma, dopo le parole
«182-quinquies» sono aggiunte le seguenti: «, 182-septies».
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo degli articoli 236 e 236-bis del
citato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, come modificati
alla presente legge::
"Art. 236. (Concordato preventivo e, accordo di
ristrutturazione con intermediari finanziari, e convenzione
di moratoria e amministrazione controllata)
E' punito con la reclusione da uno a cinque anni
l'imprenditore, che, al solo scopo di essere ammesso alla
procedura di concordato preventivo o di ottenere
l'omologazione di un accordo di ristrutturazione con
intermediari finanziari o il consenso degli intermediari
finanziari alla sottoscrizione della convenzione di
moratoria di amministrazione controllata, siasi attribuito
attivita' inesistenti, ovvero, per influire sulla
formazione delle maggioranze, abbia simulato crediti in
tutto o in parte inesistenti.
Nel caso di concordato preventivo o di amministrazione
controllata, si applicano:
1) le disposizioni degli artt. 223 e 224 agli
amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori
di societa';
2) la disposizione dell'art. 227 agli institori
dell'imprenditore;
3) le disposizioni degli artt. 228 e 229 al commissario
del concordato preventivo o dell'amministrazione
controllata;
4) le disposizioni degli artt. 232 e 233 ai creditori.
Nel caso di accordo di ristrutturazione con
intermediari finanziari o di convenzione di moratoria, si
applicano le disposizioni previste dal secondo comma,
numeri 1), 2) e 4)."
"Art. 236-bis. (Falso in attestazioni e relazioni)
Il professionista che nelle relazioni o attestazioni di
cui agli articoli 67, terzo comma, lettera d), 161, terzo
comma, 182-bis, 182-quinquies, 182-septies e 186-bis espone
informazioni false ovvero omette di riferire informazioni
rilevanti, e' punito con la reclusione da due a cinque anni
e con la multa da 50.000 a 100.000 euro.
Se il fatto e' commesso al fine di conseguire un
ingiusto profitto per se' o per altri, la pena e'
aumentata.
Se dal fatto consegue un danno per i creditori la pena
e' aumentata fino alla meta'."