Art. 9 
 
 
            Crisi d'impresa con prevalente indebitamento 
                    verso intermediari finanziari 
 
  1. Dopo l'articolo 182-sexies del regio decreto 16 marzo  1942,  n.
267, e' aggiunto il seguente: 
  «Art. 182-septies (Accordo di ristrutturazione (( con  intermediari
finanziari )) e convenzione di moratoria).  -  Quando  un'impresa  ha
debiti verso banche e intermediari finanziari in misura non inferiore
alla meta'  dell'indebitamento  complessivo,  la  disciplina  di  cui
all'articolo 182-bis, in deroga agli articoli 1372 e 1411 del  codice
civile, e' integrata dalle disposizioni contenute nei commi  secondo,
terzo e quarto. Restano fermi i  diritti  dei  creditori  diversi  da
banche e intermediari finanziari. 
  L'accordo  di  ristrutturazione  dei  debiti  di  cui  all'articolo
182-bis puo' individuare una o piu' categorie tra i creditori di  cui
al primo comma che abbiano fra loro posizione giuridica  e  interessi
economici omogenei. In tal caso, con il ricorso di cui al primo comma
di  tale  articolo,  il  debitore  puo'  chiedere  che  gli   effetti
dell'accordo vengano estesi  anche  ai  creditori  non  aderenti  che
appartengano alla medesima categoria, quando tutti i creditori  della
categoria siano stati informati dell'avvio delle trattative  e  siano
stati messi in condizione di parteciparvi in buona fede e  i  crediti
delle banche e degli intermediari finanziari  aderenti  rappresentino
il settantacinque per cento dei crediti della categoria. Una banca  o
un intermediario finanziario puo' essere titolare di crediti inseriti
in piu' di una categoria. 
  Ai fini di cui  al  precedente  comma  non  si  tiene  conto  delle
ipoteche  giudiziali  iscritte  dalle  banche  o  dagli  intermediari
finanziari nei novanta giorni che precedono la data di  pubblicazione
del ricorso nel registro delle imprese. 
  Il debitore, oltre agli  adempimenti  pubblicitari  gia'  previsti,
deve notificare il ricorso e la documentazione di cui al primo  comma
dell'articolo 182-bis alle banche e agli intermediari  finanziari  ai
quali chiede di estendere gli effetti dell'accordo.  Per  costoro  il
termine per  proporre  l'opposizione  di  cui  al  quarto  comma  del
medesimo articolo decorre dalla data della notificazione del ricorso.
Il  tribunale  procede  all'omologazione  previo   accertamento((   ,
avvalendosi ove occorra di un ausiliario, ))  che  le  trattative  si
siano svolte in buona  fede  e  che  le  banche  e  gli  intermediari
finanziari ai quali il  debitore  chiede  di  estendere  gli  effetti
dell'accordo: 
    a) abbiano posizione giuridica  e  interessi  economici  omogenei
rispetto a  quelli  delle  banche  e  degli  intermediari  finanziari
aderenti; 
    b) abbiano ricevuto complete  ed  aggiornate  informazioni  sulla
situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore nonche'
sull'accordo e sui suoi effetti, e siano stati messi in condizione di
partecipare alle trattative; 
    c) possano risultare soddisfatti, in base all'accordo, in  misura
non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili. 
  Quando fra l'impresa debitrice e una o piu' banche  o  intermediari
finanziari viene stipulata una convenzione diretta a disciplinare  in
via provvisoria gli effetti  della  crisi  attraverso  una  moratoria
temporanea  dei  crediti  nei  confronti  di  una  o  piu'  banche  o
intermediari finanziari e sia raggiunta  la  maggioranza  di  cui  al
secondo comma, (( la convenzione di  moratoria  )),  in  deroga  agli
articoli 1372 e 1411 del codice civile,  produce  effetti  anche  nei
confronti delle banche e degli intermediari finanziari  non  aderenti
se questi siano stati informati dell'avvio delle trattative  e  siano
stati messi in  condizione  di  parteciparvi  in  buona  fede,  e  un
professionista in possesso dei  requisiti  di  cui  all'articolo  67,
terzo  comma,  lettera  d),  attesti  l'omogeneita'  della  posizione
giuridica e degli interessi economici  fra  i  creditori  interessati
dalla moratoria. 
  Nel  caso  previsto  dal  comma  precedente,  le   banche   e   gli
intermediari  finanziari  non  aderenti  alla   convenzione   possono
proporre opposizione entro trenta giorni  dalla  comunicazione  della
convenzione  stipulata,   accompagnata   dalla   ((   relazione   del
professionista designato a norma dell'articolo 67  )),  terzo  comma,
lettera   d).    La    comunicazione    deve    essere    effettuata,
alternativamente, mediante lettera raccomandata o  posta  elettronica
certificata.  Con   l'opposizione,   la   banca   o   l'intermediario
finanziario puo' chiedere che la convenzione non produca effetti  nei
suoi confronti. Il tribunale,  con  decreto  motivato,  decide  sulle
opposizioni, verificando la sussistenza delle condizioni  di  cui  al
comma quarto, terzo periodo. Nel termine  di  quindici  giorni  dalla
comunicazione, il decreto del tribunale e' reclamabile alla corte  di
appello, ai sensi dell'articolo 183. 
  In nessun caso, per effetto degli accordi e convenzioni di  cui  ai
commi precedenti, ai creditori non aderenti (( possono essere imposti
)) l'esecuzione di nuove prestazioni, la concessione di  affidamenti,
il  mantenimento  della  possibilita'   di   utilizzare   affidamenti
esistenti o l'erogazione di nuovi  finanziamenti.  Agli  effetti  del
presente  articolo  non   e'   considerata   nuova   prestazione   la
prosecuzione della concessione  del  godimento  di  beni  oggetto  di
contratti di locazione finanziaria gia' stipulati. 
  (( La relazione dell'ausiliario e' trasmessa a norma  dell'articolo
161, quinto comma.» )).