Art. 14 
 
Limiti di estensione  delle  aree  per  i  permessi  di  ricerca,  le
                concessioni e titoli concessori unici 
 
  1. Possono essere accordati ad uno stesso soggetto, direttamente  o
mediante il  conferimento  a  soggetti  controllanti,  controllati  o
facenti parte  dello  stesso  gruppo  societario,  piu'  permessi  di
ricerca o titoli concessori unici in fase di ricerca, purche'  l'area
complessiva non risulti superiore a 10.000 km2. 
  2. L'area del permesso o del titolo concessorio unico  in  fase  di
ricerca deve avere i requisiti di cui  all'art.  19  della  legge  21
luglio 1967 n. 613 e all'art. 6, commi 2 e 3, della legge  9  gennaio
1991 n. 9. Per area compatta di cui all'art. 19 della l. n.  613/1967
si intende l'area per la quale il quadrato  della  distanza  misurata
fra i vertici estremi sia inferiore al quadruplo dell'area stessa. 
  3. Nel caso ricorrano gli estremi di cui all'art. 6, comma 3, della
legge  n.  9/1991,  l'istanza  di  permesso  di  ricerca   o   titolo
concessorio  unico  e'  respinta  con  provvedimento  del  Ministero,
sentita la CIRM. 
  4. Nel caso sussistano altri  interessi  prevalenti,  il  Ministero
puo' conferire il permesso di ricerca o titolo concessorio  unico  su
un'area ridotta rispetto a quella richiesta, previa consultazione dei
richiedenti, che, ove occorra, adeguano il programma o rinunciano  al
titolo. 
  5. Ai sensi dell'art. 13,  comma  1,  del  decreto  legislativo  n.
625/1996, l'estensione della concessione o della superficie asservita
all'attivita' di coltivazione del titolo concessorio unico  non  puo'
superare i 150 km2.