Art. 14 Limiti di estensione delle aree per i permessi di ricerca, le concessioni e titoli concessori unici 1. Possono essere accordati ad uno stesso soggetto, direttamente o mediante il conferimento a soggetti controllanti, controllati o facenti parte dello stesso gruppo societario, piu' permessi di ricerca o titoli concessori unici in fase di ricerca, purche' l'area complessiva non risulti superiore a 10.000 km2. 2. L'area del permesso o del titolo concessorio unico in fase di ricerca deve avere i requisiti di cui all'art. 19 della legge 21 luglio 1967 n. 613 e all'art. 6, commi 2 e 3, della legge 9 gennaio 1991 n. 9. Per area compatta di cui all'art. 19 della l. n. 613/1967 si intende l'area per la quale il quadrato della distanza misurata fra i vertici estremi sia inferiore al quadruplo dell'area stessa. 3. Nel caso ricorrano gli estremi di cui all'art. 6, comma 3, della legge n. 9/1991, l'istanza di permesso di ricerca o titolo concessorio unico e' respinta con provvedimento del Ministero, sentita la CIRM. 4. Nel caso sussistano altri interessi prevalenti, il Ministero puo' conferire il permesso di ricerca o titolo concessorio unico su un'area ridotta rispetto a quella richiesta, previa consultazione dei richiedenti, che, ove occorra, adeguano il programma o rinunciano al titolo. 5. Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del decreto legislativo n. 625/1996, l'estensione della concessione o della superficie asservita all'attivita' di coltivazione del titolo concessorio unico non puo' superare i 150 km2.