Art. 17 
 
                     Raccolta del sangue intero 
 
  1. E' la procedura attraverso la quale viene  prelevato  il  sangue
intero dal donatore riconosciuto  idoneo  ai  sensi  della  normativa
vigente, utilizzando materiale  sterile  e  dispositivi  regolarmente
autorizzati per lo specifico impiego. 
  2.  Tutte  le  unita'  di  sangue  intero  raccolte  devono  essere
utilizzate per la preparazione di emocomponenti. Le unita' di  sangue
intero allogenico non possono, come tali, essere utilizzate  a  scopo
trasfusionale. E' ammesso l'utilizzo del sangue  intero  ricostituito
da  concentrato  eritrocitario  e  plasma   fresco   congelato,   per
specifiche  e  motivate  esigenze   cliniche,   che   devono   essere
documentate.