Art. 18 
 
             Raccolta di emocomponenti mediante aferesi 
 
  1. La procedura di aferesi e' la procedura di  raccolta  di  uno  o
piu'  emocomponenti  mediante  separatori  cellulari   dal   donatore
riconosciuto idoneo ai sensi della normativa vigente. 
  2. La eventuale premedicazione del donatore, eseguita allo scopo di
raggiungere determinati contenuti cellulari in alcuni  emocomponenti,
e'  consentita  solo  in  casi  adeguatamente   motivati   e   previa
acquisizione dello specifico consenso  informato  del  donatore  reso
consapevole dello svolgimento della procedura in ogni suo dettaglio. 
  3. L'Allegato V, parte A riporta le modalita'  da  seguire  per  la
raccolta degli emocomponenti mediante aferesi.