Art. 18 Caratteristiche delle credenziali di autenticazione 1. Per l'effettuazione di operazioni di accesso, di immissione e aggiornamento, e di consultazione dei dati i soggetti legittimati devono preventivamente munirsi delle credenziali di autenticazione e del certificato abilitante l'attivazione del collegamento alla VPN per connettersi in sicurezza alla Banca dati nazionale secondo le modalita' previste dall'Allegato 2 che costituisce parte integrante del presente regolamento. 2. Le credenziali di autenticazione e i certificati abilitanti di cui al comma 1 consistono di certificati digitali protetti da un meccanismo di autenticazione forte. 3. Le credenziali di autenticazione sono assegnate individualmente all'operatore; ad esse e' associato il profilo di autorizzazione della categoria di soggetti legittimati, indicati nella sezione I del presente Capo, cui l'operatore appartiene. 4. Le credenziali di autenticazione non possono essere utilizzate per l'esecuzione di operazioni diverse da quelle previste dal profilo di autorizzazione per cui sono rilasciate. 5. Le credenziali di autenticazione rilasciate al personale della sezione centrale e delle sezioni provinciali possono essere utilizzate solo per le attivita' indicate all'articolo 15, comma 1, lettera a), n. 3. 6. Per i soggetti di cui all'articolo 15, comma 1, lettera b), le credenziali di autenticazione sono costituite dagli appositi codici identificativi personali rilasciati, per l'accesso al CED, secondo le modalita' stabilite dall'Allegato 4.