Art. 18 
 
 
         Caratteristiche delle credenziali di autenticazione 
 
  1. Per l'effettuazione di operazioni di accesso,  di  immissione  e
aggiornamento, e di consultazione dei  dati  i  soggetti  legittimati
devono preventivamente munirsi delle credenziali di autenticazione  e
del certificato abilitante l'attivazione del  collegamento  alla  VPN
per connettersi in sicurezza alla Banca  dati  nazionale  secondo  le
modalita' previste dall'Allegato 2 che costituisce  parte  integrante
del presente regolamento. 
  2. Le credenziali di autenticazione e i certificati  abilitanti  di
cui al comma 1 consistono di  certificati  digitali  protetti  da  un
meccanismo di autenticazione forte. 
  3. Le credenziali di autenticazione sono assegnate  individualmente
all'operatore; ad esse e'  associato  il  profilo  di  autorizzazione
della categoria di soggetti legittimati, indicati nella sezione I del
presente Capo, cui l'operatore appartiene. 
  4. Le credenziali di autenticazione non possono  essere  utilizzate
per l'esecuzione di operazioni diverse da quelle previste dal profilo
di autorizzazione per cui sono rilasciate. 
  5. Le credenziali di autenticazione rilasciate al  personale  della
sezione  centrale  e  delle  sezioni   provinciali   possono   essere
utilizzate solo per le attivita' indicate all'articolo 15,  comma  1,
lettera a), n. 3. 
  6. Per i soggetti di cui all'articolo 15, comma 1, lettera  b),  le
credenziali di autenticazione sono costituite dagli  appositi  codici
identificativi personali rilasciati, per l'accesso al CED, secondo le
modalita' stabilite dall'Allegato 4.