Art. 19 
 
Assegnazione delle credenziali di  autenticazione  per  finalita'  di
  accesso o di immissione e aggiornamento dei dati 
 
  1. Ai fini dell'assegnazione delle  credenziali  di  autenticazione
per finalita' di accesso o di immissione e aggiornamento dei dati, il
prefetto, o su sua delega il viceprefetto vicario  e  il  Procuratore
nazionale antimafia, comunicano, per  via  telematica,  alla  sezione
centrale gli elenchi dei propri dipendenti autorizzati  a  collegarsi
alla Banca dati nazionale per effettuare le  predette  operazioni  di
trattamento. Per ciascun operatore devono essere riportati i seguenti
dati: 
    a) nome e cognome; 
    b) data e luogo di nascita; 
    c) luogo di residenza; 
    d) codice fiscale; 
    e) qualifica o grado; 
    f) numero dell'utenza di telefonia mobile; 
    g) casella di posta elettronica corporate. 
  2. La sezione centrale genera, attraverso la procedura  informatica
descritta nell'Allegato 2, le  credenziali  di  autenticazione  e  le
assegna individualmente a ciascuno  degli  operatori  indicati  negli
elenchi di cui al comma 1, nonche' il supporto informatico contenente
il software che deve essere utilizzato in occasione del  collegamento
con la Banca dati nazionale. 
  3. La sezione  centrale  puo'  delegare  alla  sezione  provinciale
competente  lo   svolgimento   delle   operazioni   di   generazione,
assegnazione e comunicazione delle  credenziali,  previo  svolgimento
della procedura informatica di cui all'Allegato 2.