Art. 20 
 
 
                  Assegnazione delle credenziali di 
            autenticazione per finalita' di consultazione 
 
  1.  Ai fini dell'assegnazione delle credenziali  di  autenticazione
per finalita' di consultazione, i soggetti  di  cui  all'articolo  17
comunicano  l'elenco  dei  dipendenti,  completo  dei  dati  di   cui
all'articolo 19, comma 1 ad eccezione di quanto previsto all'articolo
19, comma 1, lettera e): 
    a) alla sezione  centrale,  relativamente  agli  uffici  centrali
delle pubbliche amministrazioni; 
    b) alla sezione provinciale della Prefettura-UTG  competente  per
territorio, in tutti gli altri casi contemplati dal medesimo articolo
17. 
  2. La sezione centrale e le sezioni provinciali, ciascuna  per  gli
ambiti di rispettiva competenza, provvedono a: 
    a) verificare che il soggetto che ha comunicato l'elenco  rientri
tra i soggetti giuridici legittimati, ai sensi del Codice  antimafia,
a consultare la Banca dati nazionale; 
    b)  generare,  attraverso  la  procedura  informatica   descritta
nell'Allegato  2,  e  assegnare  individualmente  a  ciascuno   degli
operatori indicati negli elenchi, la username e la password  iniziale
che deve essere utilizzata in occasione del primo collegamento con la
Banca dati nazionale. La username e' comunicata a ciascun  operatore,
secondo le modalita' previste nell'Allegato 2. 
  3. Le credenziali di autenticazione  sono  assegnate  all'operatore
secondo le modalita' stabilite dall'Allegato 2. 
  4. Oltre a quanto previsto dal comma 1, i  concessionari  di  opere
pubbliche e i contraenti generali specificano l'appalto o gli appalti
di lavori per i quali i rispettivi dipendenti sono stati  individuati
per eseguire operazioni di consultazione della Banca dati nazionale. 
  5. Ciascun dipendente dei concessionari di opere  pubbliche  o  dei
contraenti generali puo' effettuare consultazioni  della  Banca  dati
nazionale limitatamente  alle  imprese  affidatarie  e  alle  imprese
sub-affidatarie impegnate nell'esecuzione degli  appalti  di  lavori,
per  i  quali  viene  richiesto  il  rilascio  delle  credenziali  di
autenticazione. 
  6.  Le  sezioni  provinciali  verificano  il  rispetto  di   quanto
stabilito dal comma 5, sulla base di un  elenco  riepilogativo  delle
imprese impegnate nei  cantieri  nel  mese  precedente,  formato  dai
concessionari di opere pubbliche e dai  contraenti  generali  che  lo
trasmettono, anche per via telematica, entro  il  quinto  giorno  del
mese successivo. Qualora tale elenco non venga trasmesso o non  venga
trasmesso  tempestivamente,  il  prefetto  procede  ad  acquisire  le
notizie necessarie allo svolgimento  dei  controlli  avvalendosi  dei
poteri di accertamento delegati dal Ministro  dell'interno  ai  sensi
del  decreto-legge  6  settembre  1982,  n.  629,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726. 
  7.  Salvo  quanto  in  ogni  caso  previsto  dall'articolo  22   ed
eventualmente da altre disposizioni di legge, la sezione  provinciale
dispone  il  ritiro  e  la  disattivazione   delle   credenziali   di
autenticazione rilasciate al dipendente del concessionario  di  opere
pubbliche o del  contraente  generale  che  risulti  aver  effettuato
operazioni di consultazione della Banca dati nazionale nei  confronti
di imprese diverse da quelle  impegnate  nell'esecuzione  di  appalti
pubblici di lavori per i quali  sono  state  rilasciate  le  medesime
credenziali di autenticazione. 
 
          Note all'art. 20: 
              Il decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 12  ottobre  1982,  n.  726,
          reca: "Misure urgenti  per  il  coordinamento  della  lotta
          contro la delinquenza mafiosa.".