Art. 20 Assegnazione delle credenziali di autenticazione per finalita' di consultazione 1. Ai fini dell'assegnazione delle credenziali di autenticazione per finalita' di consultazione, i soggetti di cui all'articolo 17 comunicano l'elenco dei dipendenti, completo dei dati di cui all'articolo 19, comma 1 ad eccezione di quanto previsto all'articolo 19, comma 1, lettera e): a) alla sezione centrale, relativamente agli uffici centrali delle pubbliche amministrazioni; b) alla sezione provinciale della Prefettura-UTG competente per territorio, in tutti gli altri casi contemplati dal medesimo articolo 17. 2. La sezione centrale e le sezioni provinciali, ciascuna per gli ambiti di rispettiva competenza, provvedono a: a) verificare che il soggetto che ha comunicato l'elenco rientri tra i soggetti giuridici legittimati, ai sensi del Codice antimafia, a consultare la Banca dati nazionale; b) generare, attraverso la procedura informatica descritta nell'Allegato 2, e assegnare individualmente a ciascuno degli operatori indicati negli elenchi, la username e la password iniziale che deve essere utilizzata in occasione del primo collegamento con la Banca dati nazionale. La username e' comunicata a ciascun operatore, secondo le modalita' previste nell'Allegato 2. 3. Le credenziali di autenticazione sono assegnate all'operatore secondo le modalita' stabilite dall'Allegato 2. 4. Oltre a quanto previsto dal comma 1, i concessionari di opere pubbliche e i contraenti generali specificano l'appalto o gli appalti di lavori per i quali i rispettivi dipendenti sono stati individuati per eseguire operazioni di consultazione della Banca dati nazionale. 5. Ciascun dipendente dei concessionari di opere pubbliche o dei contraenti generali puo' effettuare consultazioni della Banca dati nazionale limitatamente alle imprese affidatarie e alle imprese sub-affidatarie impegnate nell'esecuzione degli appalti di lavori, per i quali viene richiesto il rilascio delle credenziali di autenticazione. 6. Le sezioni provinciali verificano il rispetto di quanto stabilito dal comma 5, sulla base di un elenco riepilogativo delle imprese impegnate nei cantieri nel mese precedente, formato dai concessionari di opere pubbliche e dai contraenti generali che lo trasmettono, anche per via telematica, entro il quinto giorno del mese successivo. Qualora tale elenco non venga trasmesso o non venga trasmesso tempestivamente, il prefetto procede ad acquisire le notizie necessarie allo svolgimento dei controlli avvalendosi dei poteri di accertamento delegati dal Ministro dell'interno ai sensi del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726. 7. Salvo quanto in ogni caso previsto dall'articolo 22 ed eventualmente da altre disposizioni di legge, la sezione provinciale dispone il ritiro e la disattivazione delle credenziali di autenticazione rilasciate al dipendente del concessionario di opere pubbliche o del contraente generale che risulti aver effettuato operazioni di consultazione della Banca dati nazionale nei confronti di imprese diverse da quelle impegnate nell'esecuzione di appalti pubblici di lavori per i quali sono state rilasciate le medesime credenziali di autenticazione.
Note all'art. 20: Il decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, reca: "Misure urgenti per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa.".