Art. 21 
 
 
            Validita' delle credenziali di autenticazione 
 
  1. Le credenziali di autenticazione sono valide per un  periodo  di
dodici mesi a decorrere dal giorno in cui esse vengono attivate dagli
operatori. Decorso tale periodo ne deve essere richiesto  il  rinnovo
secondo la procedura stabilita dagli articoli 18, 19 e 20. 
  2. Nel caso di trasferimento ad altro incarico o  di  cessazione  e
sospensione  del  rapporto  di  dipendenza,   i   soggetti   di   cui
all'articolo   97   del   Codice   antimafia   provvedono   a   darne
comunicazione, immediatamente, alla sezione centrale e  alla  sezione
provinciale, che provvedono, ciascuna per gli  ambiti  di  rispettiva
competenza, a  disattivare  le  credenziali  di  autenticazione.  Dal
momento in cui il trasferimento ad altro incarico o la  cessazione  e
sospensione del rapporto acquistano efficacia, l'operatore  non  puo'
effettuare  accessi,  immissioni  e   aggiornamenti   dei   dati,   o
consultazioni della Banca dati nazionale. 
  3. Le credenziali di autenticazione non utilizzate  da  almeno  sei
mesi sono disattivate automaticamente,  salvo  quelle  rilasciate  al
personale della sezione centrale e delle sezioni provinciali per fini
di gestione tecnica della Banca dati nazionale. 
 
          Note all'art. 21: 
              Per il testo dell'articolo 97 del decreto legislativo 6
          settembre  2011,  n.  159,  si  vedano  le  note  riportate
          all'articolo 1.