Art. 22 
 
 
                       Regole di comportamento 
 
  1. L'attivazione delle credenziali di autenticazione rilasciate  ai
sensi degli articoli 19 e 20  deve  essere  effettuata  personalmente
dall'operatore che ne e' titolare entro quindici giorni  a  decorrere
dal momento della loro comunicazione da parte delle sezioni  centrale
o provinciali. 
  2. Le credenziali  di  autenticazione  sono  personali  e  il  loro
utilizzo  e'  consentito  esclusivamente  all'operatore  che  ne   e'
titolare e per le finalita' di cui al presente regolamento. 
  3. L'operatore e' tenuto: 
    a) anche al di fuori delle sessioni di  lavoro,  a  custodire  le
credenziali di autenticazione in modo da evitare che  terzi  soggetti
possano appropriarsene o farne utilizzo; 
    b)  a  comunicare  immediatamente  alla   sezione   centrale   lo
smarrimento o il furto delle credenziali di autenticazione. 
  4. La sezione centrale e le sezioni provinciali,  negli  ambiti  di
rispettiva competenza, dispongono  il  ritiro  delle  credenziali  di
autenticazione  rilasciate  all'operatore  che   abbia   violato   le
disposizioni dell'articolo 21 o del  presente  articolo;  provvedono,
inoltre,   a   disattivare   immediatamente   le    credenziali    di
autenticazione di cui sia stato comunicato lo smarrimento o il furto.