Art. 20 
 
 
            Norme transitorie e di copertura finanziaria 
 
  1. L'incarico di procuratore nazionale antimafia  e  antiterrorismo
e' assunto, alla data di entrata in vigore del presente decreto,  dal
procuratore nazionale antimafia. 
  2. All'articolo 10 del decreto legislativo 5 aprile 2006,  n.  160,
dopo il  comma  7  e'  inserito  il  seguente:  «7-bis.  Le  funzioni
semidirettive requirenti di coordinamento nazionale  sono  quelle  di
procuratore nazionale aggiunto.». 
  3. All'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 5 aprile 2006,
n. 160, dopo le parole: «commi 5,  6,»  sono  inserite  le  seguenti:
«7-bis,». 
  4. A decorrere dalla data di cui al  comma  1,  nelle  disposizioni
vigenti  le  parole:  «procuratore  nazionale   antimafia»,   ovunque
ricorrono,  si  intendono  sostituite  dalle  seguenti:  «procuratore
nazionale  antimafia  e  antiterrorismo»  e  le  parole:   «Direzione
nazionale  antimafia»  si  intendono   sostituite   dalle   seguenti:
«Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo». 
  5. I procuratori aggiunti designati dal  procuratore  nazionale  in
applicazione delle previgenti disposizioni restano in carica  fino  a
che il Consiglio superiore della magistratura  non  abbia  provveduto
alla nomina, e, comunque, per un periodo non  superiore  a  sei  mesi
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto. 
  6. Agli oneri derivanti dagli articoli 11, 12, 13,  14,  17  e  18,
pari  complessivamente  a  euro  874.926.998  per  l'anno  2015,   si
provvede: 
    a) quanto a euro 843.900.891, mediante  corrispondente  riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1240, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni; 
    b) quanto a euro  1.000.000,  mediante  corrispondente  riduzione
dell'autorizzazione di spesa per l'anno 2015 di cui  all'articolo  1,
comma 273, della legge 27 dicembre 2013, n. 147; 
    c) quanto a euro 3.000.000, mediante versamento all'entrata delle
somme conservate nel conto dei  residui  dello  stanziamento  di  cui
all'articolo 1, comma 273, della legge 27 dicembre 2013, n. 147; 
    d) quanto a euro 15.000.000, mediante versamento  all'entrata  di
quota  corrispondente  delle  somme   accreditate   al   capo   della
delegazione di cui all'articolo  1,  comma  secondo,  della  legge  5
giugno 1984, n. 208; 
    e) quanto a euro  5.032.147,  mediante  corrispondente  riduzione
dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai
fini del bilancio  triennale  2015-2017,  nell'ambito  del  programma
«Fondi di riserva e speciali» della  missione  «Fondi  da  ripartire»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al  Ministero  degli  affari  esteri  e  della  cooperazione
internazionale; 
    f)  quanto  a  euro  6.993.960,  mediante  utilizzo  delle  somme
relative ai rimborsi corrisposti  dall'organizzazione  delle  Nazioni
Unite, quale corrispettivo di prestazioni  rese  dalle  Forze  armate
italiane nell'ambito delle operazioni internazionali di pace, di  cui
all'articolo 8, comma 11, del decreto-legge 31 maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122,
che alla data di entrata in vigore del  presente  decreto-legge,  non
sono ancora riassegnate al fondo di cui all'articolo 1,  comma  1240,
della legge 27  dicembre  2006,  n.  296,  e  che  restano  acquisite
all'entrata del bilancio dello Stato.  Nelle  more  dell'accertamento
dei predetti versamenti in entrata, l'importo di  euro  6.993.960  e'
accantonato e reso indisponibile, in termini di competenza  e  cassa,
nell'ambito delle spese rimodulabili di parte corrente delle missioni
di spesa del Ministero della difesa di cui all'articolo 21, comma  5,
lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. In base agli  esiti
degli accertamenti di entrata, il  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze provvede al disaccantonamento  ovvero  alla  riduzione  delle
risorse necessarie per assicurare la copertura di cui  alla  presente
lettera. 
  7. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  8. Dall'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3,
4, 6, 7, 8, 9 e 10 non devono  derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a
carico  della  finanza  pubblica.  Le   Amministrazioni   interessate
provvedono agli adempimenti connessi mediante  l'utilizzazione  delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione
vigente.