Art. 13 Informazioni alla Commissione europea 1. Per consentire la valutazione in ordine alle modalita' di attuazione degli obblighi nascenti dal recepimento della direttiva, il Ministero della giustizia provvede, entro il 31 dicembre di ogni anno, a inviare un rapporto alla Commissione europea circa il numero di ordini di protezione emessi e riconosciuti dalle autorita' competenti.