Art. 13 
 
 
                Informazioni alla Commissione europea 
 
  1. Per consentire  la  valutazione  in  ordine  alle  modalita'  di
attuazione degli obblighi nascenti dal recepimento  della  direttiva,
il Ministero della giustizia provvede, entro il 31 dicembre  di  ogni
anno, a inviare un rapporto alla Commissione europea circa il  numero
di  ordini  di  protezione  emessi  e  riconosciuti  dalle  autorita'
competenti.