Art. 14 
 
 
                 Rapporti con altri accordi e intese 
 
  1. Il presente decreto non pregiudica l'applicazione  di  ulteriori
accordi o intese conclusi con gli altri Stati membri e  vigenti  alla
data  della  sua  entrata  in  vigore,  qualora  gli   stessi   siano
rispondenti  agli  obiettivi  della  direttiva  e  contribuiscano   a
semplificare le  modalita'  di  riconoscimento  degli  effetti  delle
misure di protezione.