Art. 15 Protezione dei dati personali 1. Al trattamento dei dati personali effettuato ai sensi del presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in materia di protezione dei dati personali, e in particolare quelle previste dalla parte II, titolo I dello stesso codice. 2. Quando il Ministero della giustizia ritiene che i dati ricevuti dallo Stato di emissione sono incompleti o inesatti, ne da' immediata comunicazione alla competente autorita' dello Stato di emissione. 3. Quando risulta che i dati trasmessi sono incompleti o inesatti, il Ministero della giustizia procede ad analoga comunicazione alla competente autorita' dello Stato di esecuzione. 4. Oltre ai diritti di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, l'interessato ha il diritto di ottenere: a) che i dati non vengano cancellati ma solo conservati temporaneamente se vi sono fondati motivi di ritenere che la cancellazione possa compromettere un proprio legittimo interesse: i dati cosi' conservati sono trattati ulteriormente solo per lo scopo che ha impedito la loro cancellazione; b) che sia data evidenza alla competente autorita' dello Stato di esecuzione dell'esercizio dei predetti diritti. 5. I dati personali trattati a norma del presente decreto sono utilizzati esclusivamente per le finalita' di reciproco riconoscimento degli effetti delle misure di protezione. L'ulteriore trattamento e' ammesso a condizione che non sia incompatibile con le suddette finalita' e che le autorita' competenti siano autorizzate a trattare tali dati per le ulteriori finalita' e nel rispetto del principio di necessita' di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 6. Si considerano non incompatibili le seguenti finalita': a) la prevenzione, l'indagine, l'accertamento o il perseguimento dei reati o l'esecuzione delle sanzioni penali, diversi da quelli per cui i dati sono stati trasmessi o resi disponibili; b) la prevenzione di un'immediata e grave minaccia alla sicurezza pubblica.
Note all'art. 15: - La Parte II, Titolo I del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174, S.O., e' cosi' rubricata: «PARTE II Disposizioni relative a specifici settori TITOLO I Trattamenti in ambito giudiziario». - Il testo degli articoli 3 e 7 del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 cosi' recita: «Art. 3 (Principio di necessita' nel trattamento dei dati). - 1. I sistemi informativi e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalita' perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalita' che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessita'.». «Art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti). - 1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalita' e modalita' del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma 2; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualita' di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 3. L'interessato ha diritto di ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non e' necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorche' pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.».