Art. 17 
 
 
                        Commissione di esame 
 
  1. La commissione giudicatrice per la valutazione dell'esame di cui
all'articolo  16  e'  nominata  annualmente  con  determinazione  del
Generale ispettore per gli istituti di istruzione  della  Guardia  di
finanza. La stessa e' presieduta dal direttore del corso  e  composta
dal comandante del corso e dagli insegnanti  titolari  delle  materie
oggetto di  esame.  Le  funzioni  di  segretario,  senza  voto,  sono
esercitate  da  un  ufficiale  superiore  della  Scuola  di   polizia
tributaria. 
  2.  In  caso  di  impedimento  dei  membri  titolari,  il  Generale
ispettore  per  gli  istituti  di  istruzione  nomina,  con   propria
determinazione, i sostituti, che sono scelti: 
    a) per gli ufficiali della Guardia di finanza, tra i parigrado in
servizio permanente effettivo; 
    b) per gli  insegnanti  titolari,  tra  i  rispettivi  insegnanti
aggiunti.