Art. 17 Commissione di esame 1. La commissione giudicatrice per la valutazione dell'esame di cui all'articolo 16 e' nominata annualmente con determinazione del Generale ispettore per gli istituti di istruzione della Guardia di finanza. La stessa e' presieduta dal direttore del corso e composta dal comandante del corso e dagli insegnanti titolari delle materie oggetto di esame. Le funzioni di segretario, senza voto, sono esercitate da un ufficiale superiore della Scuola di polizia tributaria. 2. In caso di impedimento dei membri titolari, il Generale ispettore per gli istituti di istruzione nomina, con propria determinazione, i sostituti, che sono scelti: a) per gli ufficiali della Guardia di finanza, tra i parigrado in servizio permanente effettivo; b) per gli insegnanti titolari, tra i rispettivi insegnanti aggiunti.