Art. 18 
 
 
                 Valutazione dell'esame finale orale 
 
  1. Al termine della prova  di  esame  di  cui  all'articolo  16  la
commissione attribuisce  a  ciascun  frequentatore  uno  dei  giudizi
indicati all'articolo 15, comma 2. 
  2. Al termine di ogni seduta la commissione  di  esame  compila  il
verbale con l'elenco dei frequentatori esaminati e l'indicazione  del
giudizio da ciascuno riportato, che viene  immediatamente  comunicato
agli interessati. 
  3. La prova di esame e' superata qualora il  frequentatore  riporti
un giudizio non inferiore a sufficiente.