Art. 18 Valutazione dell'esame finale orale 1. Al termine della prova di esame di cui all'articolo 16 la commissione attribuisce a ciascun frequentatore uno dei giudizi indicati all'articolo 15, comma 2. 2. Al termine di ogni seduta la commissione di esame compila il verbale con l'elenco dei frequentatori esaminati e l'indicazione del giudizio da ciascuno riportato, che viene immediatamente comunicato agli interessati. 3. La prova di esame e' superata qualora il frequentatore riporti un giudizio non inferiore a sufficiente.