Art. 19 
 
 
            Commissione giudicatrice e valutazione finale 
 
  1.  Al  termine  di  ciascun  anno  di   corso,   una   commissione
giudicatrice presieduta dal Generale ispettore per  gli  istituti  di
istruzione della Guardia di finanza e composta dal  direttore  e  dal
comandante del corso,  tenendo  conto  degli  esiti  delle  attivita'
didattiche di cui all'articolo 15 e  della  prova  di  esame  di  cui
all'articolo  16,  attribuisce  a  ogni  frequentatore  un   giudizio
complessivo. 
  2. Al termine del biennio, la commissione giudicatrice  di  cui  al
comma 1, tenendo conto dei giudizi complessivi espressi al termine di
ciascun anno, attribuisce a ogni frequentatore un giudizio finale. 
  3. Ai fini di cui ai  commi  1  e  2  viene  attribuito  a  ciascun
frequentatore uno dei  giudizi  di  cui  all'articolo  15,  comma  2,
sinteticamente motivato. E' dichiarato idoneo  il  frequentatore  che
abbia riportato un giudizio non inferiore a sufficiente. 
  4. Ai componenti della commissione giudicatrice di cui al  comma  1
non spettano emolumenti, compensi, indennita' o rimborsi spese.