Art. 19 Commissione giudicatrice e valutazione finale 1. Al termine di ciascun anno di corso, una commissione giudicatrice presieduta dal Generale ispettore per gli istituti di istruzione della Guardia di finanza e composta dal direttore e dal comandante del corso, tenendo conto degli esiti delle attivita' didattiche di cui all'articolo 15 e della prova di esame di cui all'articolo 16, attribuisce a ogni frequentatore un giudizio complessivo. 2. Al termine del biennio, la commissione giudicatrice di cui al comma 1, tenendo conto dei giudizi complessivi espressi al termine di ciascun anno, attribuisce a ogni frequentatore un giudizio finale. 3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2 viene attribuito a ciascun frequentatore uno dei giudizi di cui all'articolo 15, comma 2, sinteticamente motivato. E' dichiarato idoneo il frequentatore che abbia riportato un giudizio non inferiore a sufficiente. 4. Ai componenti della commissione giudicatrice di cui al comma 1 non spettano emolumenti, compensi, indennita' o rimborsi spese.