Art. 20 
 
 
                   Impedimento a sostenere l'esame 
 
  1. I  frequentatori  che,  per  giustificato  motivo,  non  possono
sostenere la prova di esame di cui all'articolo 16 sono  ammessi  dal
presidente  della  commissione  di  esame  a  effettuarla   in   data
successiva, ma non oltre trenta giorni rispetto a quella stabilita.