Art. 22 
 
 
                          Rinvio dal corso 
 
  1. Sono rinviati dal corso gli ufficiali che: 
    a) presentano dichiarazione scritta di rinuncia al corso; 
    b) sono «non idonei» ai sensi degli articoli  18,  comma  3,  19,
comma 3, e 21; 
    c) nel caso di cui all'articolo 20, non sostengono l'esame  entro
il termine di trenta giorni; 
    d) in  sede  di  documentazione  caratteristica  redatta  per  la
frequenza del corso non riportano un giudizio almeno  pari  a  «nella
media» o equivalente; 
    e) non frequentano, in ciascun anno di corso, per un  periodo  di
tempo superiore a novanta giorni complessivi. 
  2. Il provvedimento di rinvio e' adottato dal  Comandante  Generale
della Guardia di Finanza ed e' notificato all'ufficiale interessato. 
  3. Nei casi previsti dalle  lettere  c)  ed  e)  del  comma  1,  se
l'impedimento o  l'assenza  e'  dovuto  a  giustificati  motivi,  gli
ufficiali  possono  chiedere  con  documentata  istanza  diretta   al
Comandante Generale  della  Guardia  di  Finanza,  che  provvede  con
propria determinazione, di essere ammessi, per una sola  volta,  alla
frequenza del corso immediatamente successivo. 
  4. Gli ufficiali rinviati dal  corso  non  possono  partecipare  ai
successivi concorsi per l'ammissione al corso  superiore  di  polizia
tributaria.