Art. 22 Rinvio dal corso 1. Sono rinviati dal corso gli ufficiali che: a) presentano dichiarazione scritta di rinuncia al corso; b) sono «non idonei» ai sensi degli articoli 18, comma 3, 19, comma 3, e 21; c) nel caso di cui all'articolo 20, non sostengono l'esame entro il termine di trenta giorni; d) in sede di documentazione caratteristica redatta per la frequenza del corso non riportano un giudizio almeno pari a «nella media» o equivalente; e) non frequentano, in ciascun anno di corso, per un periodo di tempo superiore a novanta giorni complessivi. 2. Il provvedimento di rinvio e' adottato dal Comandante Generale della Guardia di Finanza ed e' notificato all'ufficiale interessato. 3. Nei casi previsti dalle lettere c) ed e) del comma 1, se l'impedimento o l'assenza e' dovuto a giustificati motivi, gli ufficiali possono chiedere con documentata istanza diretta al Comandante Generale della Guardia di Finanza, che provvede con propria determinazione, di essere ammessi, per una sola volta, alla frequenza del corso immediatamente successivo. 4. Gli ufficiali rinviati dal corso non possono partecipare ai successivi concorsi per l'ammissione al corso superiore di polizia tributaria.