Art. 16 
 
 
                Condizioni e modalita' per lo scambio 
                 spontaneo di informazioni o analisi 
 
  1. L'autorita' nazionale  competente  incaricata  dell'applicazione
della legge effettua lo scambio spontaneo di informazioni o  analisi,
nel caso in cui sussistano ragioni  di  fatto  per  ritenere  che  le
informazioni o le analisi  possano  contribuire,  all'individuazione,
alla prevenzione o a indagini riguardanti i reati di cui all'articolo
2, paragrafo 2, della decisione 2002/584/GAI  del  Consiglio  del  13
giugno 2002 relativa al mandato di arresto europeo. Le informazione o
le analisi sono comunicate nel limite di quanto  ritenuto  necessario
per l'individuazione, la prevenzione o lo svolgimento di indagini sui
predetti reati. 
  2. Lo scambio spontaneo  di  informazioni  o  analisi  puo'  essere
omesso nei casi previsti dall'articolo 9. 
  3. Nel caso in cui le informazioni  o  analisi  siano  coperte  dal
segreto ai sensi degli articoli 329 e  391-quinquies  del  codice  di
procedura  penale,  l'autorita'   nazionale   competente   incaricata
dell'applicazione della legge richiede la  preventiva  autorizzazione
all'effettuazione dello scambio spontaneo  all'autorita'  giudiziaria
secondo le modalita' stabilite dall'artioclo 13. Non si fa luogo allo
scambio spontaneo delle informazioni  o  delle  analisi  coperte  dal
segreto di cui ai predetti articoli 329 e 391-quinquies del codice di
procedura penale nel caso in cui l'autorizzazione viene negata. 
  4. L'autorita' nazionale  competente  incaricata  dell'applicazione
della legge effettua lo scambio spontaneo di informazioni  o  analisi
attraverso i canali di  comunicazione  nella  lingua  prevista  dalle
normative che ne regolano l'utilizzo. 
 
          Note all'art. 16: 
              - La decisione 2002/584/GAI del Consiglio del 13 giugno
          2002, e' pubblicata nella G.U.C.E. 18  luglio  2002,  n.  L
          190. 
              - Per gli articoli 329 e 391-quinquies  del  codice  di
          procedura penale si rimanda alle note all'articolo 9.