Art. 16 Condizioni e modalita' per lo scambio spontaneo di informazioni o analisi 1. L'autorita' nazionale competente incaricata dell'applicazione della legge effettua lo scambio spontaneo di informazioni o analisi, nel caso in cui sussistano ragioni di fatto per ritenere che le informazioni o le analisi possano contribuire, all'individuazione, alla prevenzione o a indagini riguardanti i reati di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione 2002/584/GAI del Consiglio del 13 giugno 2002 relativa al mandato di arresto europeo. Le informazione o le analisi sono comunicate nel limite di quanto ritenuto necessario per l'individuazione, la prevenzione o lo svolgimento di indagini sui predetti reati. 2. Lo scambio spontaneo di informazioni o analisi puo' essere omesso nei casi previsti dall'articolo 9. 3. Nel caso in cui le informazioni o analisi siano coperte dal segreto ai sensi degli articoli 329 e 391-quinquies del codice di procedura penale, l'autorita' nazionale competente incaricata dell'applicazione della legge richiede la preventiva autorizzazione all'effettuazione dello scambio spontaneo all'autorita' giudiziaria secondo le modalita' stabilite dall'artioclo 13. Non si fa luogo allo scambio spontaneo delle informazioni o delle analisi coperte dal segreto di cui ai predetti articoli 329 e 391-quinquies del codice di procedura penale nel caso in cui l'autorizzazione viene negata. 4. L'autorita' nazionale competente incaricata dell'applicazione della legge effettua lo scambio spontaneo di informazioni o analisi attraverso i canali di comunicazione nella lingua prevista dalle normative che ne regolano l'utilizzo.
Note all'art. 16: - La decisione 2002/584/GAI del Consiglio del 13 giugno 2002, e' pubblicata nella G.U.C.E. 18 luglio 2002, n. L 190. - Per gli articoli 329 e 391-quinquies del codice di procedura penale si rimanda alle note all'articolo 9.