Art. 31 
 
   Somministrazione di lavoro a tempo indeterminato e determinato 
 
  1. Salvo diversa  previsione  dei  contratti  collettivi  applicati
dall'utilizzatore,  il  numero  dei  lavoratori   somministrati   con
contratto di somministrazione di lavoro  a  tempo  indeterminato  non
puo' eccedere il 20 per cento  del  numero  dei  lavoratori  a  tempo
indeterminato in forza presso l'utilizzatore al 1° gennaio  dell'anno
di stipula del predetto contratto, con un arrotondamento del decimale
all'unita' superiore qualora esso sia eguale o superiore a  0,5.  Nel
caso  di  inizio  dell'attivita'  nel  corso  dell'anno,  il   limite
percentuale  si  computa  sul   numero   dei   lavoratori   a   tempo
indeterminato in forza al momento  della  stipula  del  contratto  di
somministrazione di lavoro  a  tempo  indeterminato.  Possono  essere
somministrati  a  tempo  indeterminato  esclusivamente  i  lavoratori
assunti dal somministratore a tempo indeterminato. 
  2. La somministrazione di lavoro a tempo determinato e'  utilizzata
nei  limiti  quantitativi  individuati   dai   contratti   collettivi
applicati  dall'utilizzatore.  E'  in  ogni  caso  esente  da  limiti
quantitativi la somministrazione a tempo determinato di lavoratori di
cui all'articolo 8, comma 2, della legge n. 223 del 1991, di soggetti
disoccupati che  godono,  da  almeno  sei  mesi,  di  trattamenti  di
disoccupazione  non  agricola  o  di  ammortizzatori  sociali,  e  di
lavoratori «svantaggiati» o «molto svantaggiati» ai sensi dei  numeri
4) e 99) dell'articolo 2  del  regolamento  (UE)  n.  651/2014  della
Commissione, del 17 giugno 2014, come  individuati  con  decreto  del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali. 
  3. I lavoratori somministrati sono informati dall'utilizzatore  dei
posti vacanti presso quest'ultimo, anche mediante un avviso  generale
affisso all'interno dei locali dell'utilizzatore. 
  4. Fermo quanto disposto dall'articolo 36 del  decreto  legislativo
n. 165  del  2001,  la  disciplina  della  somministrazione  a  tempo
indeterminato non trova applicazione nei  confronti  delle  pubbliche
amministrazioni. 
 
          Note all'art. 31: 
              - Per il testo dell'articolo 8, comma 2,  della  citata
          legge 223 del 1991, si vedano le note all'art. 29. 
              - Si riporta l'articolo 2, ai sensi dei numeri 4) e 99)
          del regolamento (UE) n. 651 del 17 giugno 2014: 
              «Art.  2.  (Definizioni)  -  Ai   fini   del   presente
          regolamento si intende per: 
              (Omissis). 
              4) «lavoratore  svantaggiato»:  chiunque  soddisfi  una
          delle seguenti condizioni: 
              a) non avere  un  impiego  regolarmente  retribuito  da
          almeno sei mesi; 
              b) avere un'eta' compresa tra i 15 e i 24 anni; 
              c) non possedere un diploma di scuola media superiore o
          professionale  (livello  ISCED  3)  o  aver  completato  la
          formazione a tempo pieno da non piu'  di  due  anni  e  non
          avere  ancora  ottenuto  il  primo   impiego   regolarmente
          retribuito; 
              d) aver superato i 50 anni di eta'; 
              e) essere un adulto  che  vive  solo  con  una  o  piu'
          persone a carico; 
              f)   essere   occupato   in   professioni   o   settori
          caratterizzati da un tasso  di  disparita'  uomo-donna  che
          supera almeno del 25% la  disparita'  media  uomo-donna  in
          tutti i settori economici dello Stato membro interessato se
          il   lavoratore   interessato    appartiene    al    genere
          sottorappresentato; 
              g) appartenere a una  minoranza  etnica  di  uno  Stato
          membro e avere  la  necessita'  di  migliorare  la  propria
          formazione  linguistica  e  professionale  o   la   propria
          esperienza  lavorativa  per  aumentare  le  prospettive  di
          accesso ad un'occupazione stabile; 
              (Omissis). 
              Definizioni relative agli aiuti a favore dei lavoratori
          svantaggiati e dei lavoratori con disabilita' 
              99) «lavoratore molto svantaggiato»:  chiunque  rientri
          in una delle seguenti categorie: 
              a) lavoratore  privo  da  almeno  24  mesi  di  impiego
          regolarmente retribuito; o 
              b) lavoratore  privo  da  almeno  12  mesi  di  impiego
          regolarmente  retribuito  che  appartiene   a   una   delle
          categorie di cui alle lettere da b) a g) della  definizione
          di "lavoratore svantaggiato".». 
              - Per il testo  dell'articolo  36  del  citato  decreto
          legislativo n.165 del 2001, si vedano le note all'art. 29.