Art. 37 
 
                         Norme previdenziali 
 
  1.  Gli  oneri   contributivi,   previdenziali,   assicurativi   ed
assistenziali, previsti dalle vigenti disposizioni legislative,  sono
a carico del somministratore che, ai sensi e per gli effetti  di  cui
all'articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88,  e'  inquadrato  nel
settore terziario. L'indennita' di disponibilita' e'  assoggettata  a
contribuzione previdenziale per il suo effettivo ammontare, in deroga
alla normativa in materia di minimale contributivo. 
  2. Il somministratore non e' tenuto al  versamento  della  aliquota
contributiva di cui all'articolo 25, comma 4, della legge 21 dicembre
1978, n. 845. 
  3. Gli  obblighi  dell'assicurazione  contro  gli  infortuni  e  le
malattie professionali previsti  dal  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni,  sono
determinati in relazione al  tipo  e  al  rischio  delle  lavorazioni
svolte. I premi e i contributi sono determinati in relazione al tasso
medio  o  medio   ponderato,   stabilito   per   l'attivita'   svolta
dall'impresa  utilizzatrice,  nella  quale   sono   inquadrabili   le
lavorazioni svolte dai lavoratori somministrati, ovvero  in  base  al
tasso medio o medio ponderato della voce  di  tariffa  corrispondente
alla   lavorazione    effettivamente    prestata    dal    lavoratore
somministrato, ove presso l'impresa utilizzatrice la stessa  non  sia
gia' assicurata. 
  4. Nel settore agricolo e in caso di somministrazione di lavoratori
domestici trovano applicazione i criteri di erogazione  e  gli  oneri
previdenziali e assistenziali previsti dai relativi settori. 
 
          Note all'art. 37: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 49  della  legge  9
          marzo 1989, n. 88 (Ristrutturazione dell'Istituto nazionale
          della previdenza  sociale  e  dell'Istituto  nazionale  per
          l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro): 
              «Art. 49. (Classificazione dei datori di lavoro ai fini
          previdenziali ed assistenziali). -  1.  La  classificazione
          dei datori di lavoro disposta dall'Istituto  ha  effetto  a
          tutti i fini previdenziali ed assistenziali ed e' stabilita
          sulla base dei seguenti criteri: 
              a) settore industria, per le attivita': manifatturiere,
          estrattive, impiantistiche; di produzione  e  distribuzione
          dell'energia, gas ed acqua; dell'edilizia; dei trasporti  e
          comunicazioni; delle lavanderie industriali;  della  pesca;
          dello  spettacolo;  nonche'  per  le   relative   attivita'
          ausiliarie; 
              b) settore artigianato, per le attivita'  di  cui  alla
          legge 8 agosto 1985, n. 443; 
              c)  settore  agricoltura,  per  le  attivita'  di   cui
          all'articolo 2135 del codice  civile  ed  all'  articolo  1
          della legge 20 novembre 1986, n. 778; 
              d) settore terziario, per  le  attivita':  commerciali,
          ivi   comprese   quelle    turistiche;    di    produzione,
          intermediazione e prestazione dei servizi anche finanziari;
          per le attivita' professionali ed artistiche;  nonche'  per
          le relative attivita' ausiliarie; 
              e) credito, assicurazione e tributi, per le  attivita':
          bancarie   e   di   credito;   assicurative;   esattoriale,
          relativamente ai servizi tributari appaltati. 
              2. I  datori  di  lavoro  che  svolgono  attivita'  non
          rientranti fra quelle di cui al comma 1 sono inquadrati nel
          settore «attivita' varie»; qualora non abbiano finalita' di
          lucro sono esonerati, a domanda, dalla  contribuzione  alla
          Cassa unica assegni familiari, a condizione che  assicurino
          ai propri dipendenti trattamenti di famiglia non  inferiori
          a quelli previsti dalla legge. 
              3.  Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e   della
          previdenza sociale sara'  stabilito  a  quale  dei  settori
          indicati nel precedente comma si  debbano  aggregare,  agli
          effetti previdenziali ed assistenziali, i datori di  lavoro
          che  svolgono  attivita'  plurime  rientranti  in   settori
          diversi. Restano comunque validi gli inquadramenti gia'  in
          atto  nei   settori   dell'industria,   del   commercio   e
          dell'agricoltura  o   derivanti   da   leggi   speciali   o
          conseguenti a decreti emanati ai sensi dell'articolo 34 del
          D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797.». 
              - Si riporta l'articolo  25  della  legge  21  dicembre
          1978,  n.  845  (Legge-quadro  in  materia  di   formazione
          professionale): 
              «Art. 25. (Istituzione di un Fondo di rotazione). - Per
          favorire l'accesso al Fondo  sociale  europeo  e  al  Fondo
          regionale europeo dei progetti realizzati  dagli  organismi
          di cui all'articolo precedente,  e'  istituito,  presso  il
          Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale,  con
          l'amministrazione autonoma e gestione  fuori  bilancio,  ai
          sensi dell' articolo 9 della legge  25  novembre  1971,  n.
          1041 , un Fondo di rotazione. 
              Per la costituzione del  Fondo  di  rotazione,  la  cui
          dotazione e' fissata in lire 100 miliardi,  si  provvede  a
          carico del bilancio dello Stato  con  l'istituzione  di  un
          apposito capitolo di spesa nello stato  di  previsione  del
          Ministero del lavoro e della previdenza sociale per  l'anno
          1979. 
              A decorrere dal periodo di paga in corso al 1°  gennaio
          1979, le aliquote contributive di cui ai numeri da 1) a  5)
          dell' articolo 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n.  30  ,
          convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile  1974,
          n. 114 , e modificato  dall'  articolo  11  della  legge  3
          giugno 1975, n. 160 , sono ridotte: 
              1) dal 4,45 al 4,15 per cento; 
              2) dal 4,45 al 4,15 per cento; 
              3) dal 3,05 al 2,75 per cento; 
              4) dal 4,30 al 4 per cento; 
              5) dal 6,50 al 6,20 per cento. 
              Con la  stessa  decorrenza  l'aliquota  del  contributo
          integrativo dovuto per l'assicurazione obbligatoria  contro
          la disoccupazione involontaria ai sensi dell'  articolo  12
          della legge 3 giugno 1975, n. 160 , e' aumentata in  misura
          pari  allo  0,30  per  cento  delle  retribuzioni  soggette
          all'obbligo contributivo. 
              I  due   terzi   delle   maggiori   entrate   derivanti
          dall'aumento  contribuitivo  di  cui  al  precedente  comma
          affluiscono al Fondo  di  rotazione.  Il  versamento  delle
          somme dovute al Fondo e' effettuato dall'Istituto nazionale
          della previdenza sociale con periodicita' trimestrale. 
              La parte di disponibilita' del Fondo di  rotazione  non
          utilizzata al termine di ogni biennio, a partire da  quello
          successivo alla data di entrata in  vigore  della  presente
          legge, rimane acquisita alla gestione  per  l'assicurazione
          obbligatoria contro la disoccupazione involontaria. 
              Alla  copertura  dell'onere  di  lire   100   miliardi,
          derivante   dall'applicazione    della    presente    legge
          nell'esercizio finanziario 1979, si fara'  fronte  mediante
          corrispondente riduzione dello  stanziamento  del  capitolo
          9001 dello stato di previsione della  spesa  del  Ministero
          del tesoro per l'anno finanziario anzidetto. 
              Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con
          propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
              Le somme di cui  ai  commi  precedenti  affluiscono  in
          apposito  conto  corrente  infruttifero  aperto  presso  la
          tesoreria centrale e denominato  «Ministero  del  lavoro  e
          della previdenza sociale -  somme  destinate  a  promuovere
          l'accesso al Fondo sociale europeo dei progetti  realizzati
          dagli organismi di cui all' articolo 8 della decisione  del
          consiglio delle Comunita' europee numero 71/66/CEE  del  1°
          febbraio 1971, modificata dalla decisione n. 77/801/CEE del
          20 dicembre 1977.». 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 30  giugno
          1965, n. 1124,  e  successive  modificazioni  (Testo  unico
          delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria  contro
          gli infortuni sul lavoro e le malattie  professionali),  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  13  ottobre  1965,  n.
          257, S.O.