Art. 38 
 
                     Somministrazione irregolare 
 
  1. In mancanza di forma scritta il contratto di somministrazione di
lavoro e' nullo e i lavoratori sono considerati a tutti  gli  effetti
alle dipendenze dell'utilizzatore. 
  2. Quando la somministrazione di lavoro avvenga  al  di  fuori  dei
limiti e delle condizioni di cui agli articoli 31, commi 1 e 2, 32  e
33, comma 1, lettere a), b), c) e d), il  lavoratore  puo'  chiedere,
anche soltanto nei confronti dell'utilizzatore, la costituzione di un
rapporto di lavoro  alle  dipendenze  di  quest'ultimo,  con  effetto
dall'inizio della somministrazione. 
  3. Nelle ipotesi di cui al comma 2 tutti i pagamenti effettuati dal
somministratore,   a   titolo   retributivo   o   di    contribuzione
previdenziale,  valgono  a   liberare   il   soggetto   che   ne   ha
effettivamente utilizzato la prestazione  dal  debito  corrispondente
fino a concorrenza della somma effettivamente pagata. Tutti gli  atti
compiuti o ricevuti dal somministratore nella  costituzione  o  nella
gestione  del  rapporto,  per  il  periodo  durante   il   quale   la
somministrazione  ha  avuto  luogo,  si  intendono  come  compiuti  o
ricevuti  dal  soggetto   che   ha   effettivamente   utilizzato   la
prestazione. 
  4. La disposizione di cui al comma 2  non  trova  applicazione  nei
confronti delle pubbliche amministrazioni.