Art. 22 
 
                   Diritti connessi alla capacita' 
 
  1.  Il  gestore  dell'infrastruttura  ferroviaria  e'  il  soggetto
preposto   all'assegnazione   della   capacita'   di   infrastruttura
ferroviaria. 
  2.  Il  gestore  dell'infrastruttura   ferroviaria   procede   alla
ripartizione della capacita', garantendo: 
  a) che la capacita' sia ripartita su base equa, non discriminatoria
e nel rispetto dei principi stabiliti dall'articolo 26 e dal  diritto
dell'Unione; 
  b)  che  la  ripartizione  della  capacita'  consenta  un  utilizzo
efficace e ottimale dell'infrastruttura ferroviaria; 
  c) la riservatezza commerciale delle informazioni ricevute. 
  3. La capacita' di infrastruttura assegnata ad un  richiedente  non
puo' essere trasferita dal beneficiario a un'altra impresa o servizio
a  pena  di  nullita'  ed  ogni  violazione   ha   come   conseguenza
l'esclusione da una  nuova  assegnazione  di  capacita',  nell'ambito
della   programmazione   dell'orario   di   servizio   immediatamente
successivo.  L'utilizzo  della  capacita'  da  parte  di   un'impresa
ferroviaria, al fine di svolgere attivita' di trasporto per conto  di
un richiedente che non e' un'impresa ferroviaria, non e'  considerato
un trasferimento. 
  4. Il diritto di utilizzare capacita' specifiche di  infrastruttura
sotto forma di tracce orarie puo' essere concesso ai richiedenti  per
una durata massima  non  superiore  alla  vigenza  di  un  orario  di
servizio. 
  5.  Il  gestore  dell'infrastruttura  e  un  richiedente   possono,
tuttavia, concludere un accordo quadro, a norma dell'articolo 23, per
l'utilizzo di capacita' sull'infrastruttura  ferroviaria  interessata
per un periodo  superiore  a  quello  di  vigenza  di  un  orario  di
servizio, e a partire dal primo cambio orario utile,  compatibilmente
con  le  procedure  individuate  per  l'assegnazione   di   capacita'
nell'articolo 26 e riportate nel prospetto informativo della rete. 
  6. I diritti ed obblighi rispettivi del gestore dell'infrastruttura
e dei richiedenti in materia di  assegnazione  della  capacita'  sono
definiti in sede contrattuale, con modalita' riportate nel  prospetto
informativo della rete. 
  7. Il gestore dell'infrastruttura puo' stabilire per i  richiedenti
condizioni volte a tutelare le sue  legittime  aspettative  circa  le
future entrate  e  l'utilizzo  dell'infrastruttura.  Tali  condizioni
devono essere congrue, trasparenti e non discriminatorie.  Esse  sono
pubblicate, nell'ambito dei principi di assegnazione della capacita',
nel prospetto informativo della rete. 
  8. Le condizioni di cui al comma 7,  riguardano  esclusivamente  la
prestazione di una garanzia finanziaria, di  livello  congruo  e  non
eccedente  un  appropriato  livello  proporzionato  al   livello   di
attivita'  previsto  dal  richiedente,  e  l'idoneita'  a  presentare
offerte  conformi  in  vista  dell'ottenimento  della  capacita'   di
infrastruttura, sulla base di quanto disciplinato dal regolamento  di
esecuzione (UE) 2015/10 della Commissione del 6 gennaio 2015 a  norma
dell'articolo  41,  paragrafo  3,  della  direttiva  2012/34/UE   del
Parlamento europeo e del Consiglio. 
 
          Note all'art. 22: 
              Il  Regolamento  (UE)  2015/10  e'   pubblicato   nella
          G.U.U.E. 7 gennaio 2015, n. L 3. 
              Per la direttiva 2012/34/UE, si veda  nelle  note  alle
          premesse.