Art. 23 
 
                           Accordi quadro 
 
  1. Fatti salvi gli articoli 101, 102 e 106 TFUE,  l'accordo  quadro
di cui all'articolo 22, comma 5, specifica le  caratteristiche  della
capacita' di infrastruttura richiesta  dal  richiedente  e  a  questo
offerta per un  periodo  superiore  alla  vigenza  di  un  orario  di
servizio,   sulla   base   delle   procedure   e   criteri   definiti
dall'organismo di regolazione sulla base dell'atto di  esecuzione  di
cui all'articolo 42, paragrafo  8,  della  direttiva  2012/34/UE  del
Parlamento europeo e del Consiglio, e dell'articolo 26  del  presente
decreto. L'accordo quadro non specifica  il  dettaglio  delle  tracce
orarie richieste e  degli  eventuali  servizi  connessi,  ma  mira  a
rispondere alle legittime esigenze commerciali del richiedente. 
  2. Se il  richiedente  di  un  accordo  quadro  non  e'  un'impresa
ferroviaria, esso indica al gestore dell'infrastruttura, nei  termini
indicati nel prospetto informativo della rete, le imprese ferroviarie
che effettuano per suo conto, almeno per il  primo  anno  di  vigenza
dell'accordo medesimo, i servizi di trasporto relativi alla capacita'
acquisita  con  tale  accordo  quadro.  A  tali  fini  dette  imprese
ferroviarie procedono alla richiesta  di  assegnazione  di  capacita'
specifiche, sotto forma di tracce orarie e dei  servizi  connessi,  e
successivamente  alla  stipula   del   contratto   con   il   gestore
dell'infrastruttura, secondo le procedure previste negli articoli  22
e 25, e riportate nel prospetto informativo della rete. 
  3.  Gli   accordi   quadro   non   devono   ostacolare   l'utilizzo
dell'infrastruttura in questione da  parte  di  altri  richiedenti  o
servizi. A tale fine, con  riferimento  a  ciascuna  tratta  o  linea
ferroviaria, la quota massima di capacita' acquisibile da un  singolo
richiedente per mezzo di un accordo quadro avente  vigenza  superiore
ad un  anno,  non  puo'  essere  superiore  ai  limiti  indicati  nel
prospetto informativo della rete tenuto conto  dei  criteri  definiti
dall'organismo di regolazione sulla base dell'atto di  esecuzione  di
cui all'articolo 42, paragrafo  8,  della  direttiva  2012/34/UE  del
Parlamento europeo e del Consiglio, qualora adottato. 
  4 Sono ammesse modifiche o limitazioni dell'accordo quadro  purche'
finalizzate a consentire  un  migliore  utilizzo  dell'infrastruttura
ferroviaria. 
  5. L'accordo quadro puo' prevedere clausole penali per il  caso  di
modifica o di cessazione dello stesso per entrambi i  contraenti,  in
relazione alle quali possono essere previste  contrattualmente  delle
eccezioni in casi particolari. 
  6. Gli accordi quadro sono conclusi di regola  per  un  periodo  di
cinque anni  e  sono  rinnovabili  per  periodi  uguali  alla  durata
iniziale. In casi specifici e' ammessa una durata maggiore o  minore.
Un periodo superiore ai cinque anni  e'  motivato  dall'esistenza  di
contratti commerciali specifici, connessi ad investimenti o rischi di
particolare rilievo, strettamente  connessi  all'utilizzazione  della
capacita' acquisita con l'accordo quadro  o  alla  sottoscrizione  di
contratti in ambito di obblighi di servizio pubblico. 
  7. Per i servizi che utilizzano un'infrastruttura specializzata, di
cui all'articolo 31, che richiede investimenti  cospicui  e  a  lungo
termine, debitamente motivati dal  richiedente,  gli  accordi  quadro
possono  avere  una  durata  di  quindici  anni.  Eventuali   periodi
superiori  ai  quindici  anni  sono  consentiti  soltanto   in   casi
eccezionali, in particolare in caso di ingenti investimenti e a lungo
termine, nonche' qualora tali investimenti siano coperti  da  impegni
contrattuali che prevedano un piano di  ammortizzazione  pluriennale.
In tali casi eccezionali l'accordo quadro  puo'  fissare  in  maniera
particolareggiata le caratteristiche di capacita' che  vanno  fornite
al   richiedente   per   la   durata   dell'accordo   quadro.    Tali
caratteristiche possono comprendere la  frequenza,  il  volume  e  la
qualita' delle tracce  ferroviarie.  Il  gestore  dell'infrastruttura
puo' ridurre la capacita' riservata che, per un periodo di almeno  un
mese, sia  stata  utilizzata  al  di  sotto  della  soglia  stabilita
nell'articolo 34. 
  8. Un accordo quadro, sottoscritto a partire dal 1°  gennaio  2010,
per un periodo iniziale di  cinque  anni,  e'  rinnovabile  una  sola
volta, sulla base delle caratteristiche di capacita'  utilizzate  dai
richiedenti che gestivano i servizi prima del 1° gennaio  2010,  onde
tener  conto  degli  investimenti  particolari  o  dell'esistenza  di
contratti   commerciali.   Spetta   all'organismo   di    regolazione
autorizzare il rinnovo di tale accordo. 
  9.  Nel  rispetto  della  riservatezza  commerciale,  gli   aspetti
generali di ogni accordo quadro sono  comunicati  a  tutte  le  parti
interessate. 
 
          Note all'art. 23: 
              Per la direttiva 2012/34/UE, si veda  nelle  note  alle
          premesse.