Art. 26 
 
                      Assegnazione di capacita' 
 
  1.  Il  gestore  dell'infrastruttura   svolge   le   procedure   di
assegnazione della capacita'. In particolare, egli  assicura  che  la
capacita'  di  infrastruttura  sia  assegnata  equamente,   in   modo
trasparente e non discriminatorio e nel rispetto del diritto europeo,
osservando  i  criteri  stabiliti  dall'organismo  di  regolazione  e
riportati nel prospetto informativo della rete. 
  2.  Il  gestore  dell'infrastruttura   rispetta   la   riservatezza
commerciale delle informazioni ricevute dai richiedenti e deve essere
permanentemente in grado di fornire, ad  ogni  soggetto  interessato,
informazioni  sulla  capacita'  di   infrastruttura   assegnata   per
l'effettuazione di servizi di trasporto ferroviario. 
  3. L'assegnazione della capacita' avviene sulla base  dello  schema
di cui all'allegato III del presente decreto, di quanto previsto  dal
prospetto informativo della rete e delle eventuali  misure  stabilite
nell'atto di esecuzione di cui all'articolo 43,  paragrafo  2,  della
direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio. 
  4. Il gestore dell'infrastruttura ferroviaria, prima di iniziare le
consultazioni per la definizione del progetto di orario  di  servizio
di cui all'articolo 28, comma 3, identifica, insieme con  i  soggetti
competenti in materia di assegnazione di capacita' negli altri  Stati
membri,  le  tracce  orarie  riservate  ai   servizi   di   trasporto
internazionale, che vanno integrati nello stesso orario. Soltanto  in
caso   di   assoluta   e   comprovata    necessita',    il    gestore
dell'infrastruttura puo' apportare modifiche alle tracce  orarie  che
sono state riservate ai servizi di trasporto  internazionale  secondo
la procedura di cui al comma 3. 
  5. Il  gestore  dell'infrastruttura  delibera  sulle  richieste  di
tracce entro due mesi successivi alla scadenza  del  termine  per  la
presentazione  delle  stesse  da  parte  delle  imprese  ferroviarie,
dandone comunicazione tempestiva a queste ultime e  all'organismo  di
regolazione. Il  rigetto  della  richiesta  deve  essere  motivato  e
comunicato all'organismo di regolazione. 
  6. Quando il rigetto della richiesta di capacita' e' motivato dalla
insufficienza della stessa, la richiesta  e'  riesaminata,  d'accordo
con l'istante, in occasione del  successivo  adeguamento  dell'orario
per gli itinerari interessati. Le date degli adeguamenti di orario  e
le  relative  prescrizioni  sono   rese   disponibili   ai   soggetti
interessati. 
  7.  Il  gestore  dell'infrastruttura  ferroviaria   e'   tenuto   a
comunicare  tempestivamente  all'organismo  di  regolazione  e   alle
imprese  ferroviarie  interessate  ogni  modifica   rilevante   della
qualita' delle linee e della capacita' utilizzata per  l'espletamento
dei servizi ferroviari. Le imprese ferroviarie titolari di  contratto
di pubblico servizio ne danno a loro  volta  immediata  comunicazione
alle autorita' competenti di cui al regolamento (CE) n. 1370/2007. 
 
          Note all'art. 26: 
              Per la direttiva 2012/34/UE, si veda  nelle  note  alle
          premesse. 
              Il Regolamento  (CE)  1370/2007,  e'  pubblicato  nella
          G.U.U.E. 3 dicembre 2007, n. L 315.