Art. 27 
 
  Cooperazione per l'assegnazione della capacita' di infrastruttura 
 
  1.  I  gestori  dell'infrastruttura  cooperano  per  consentire  la
creazione   e   l'assegnazione   efficiente   della   capacita'    di
infrastruttura su  piu'  reti  del  sistema  ferroviario  all'interno
dell'Unione,  anche  nell'ambito  degli   accordi   quadro   di   cui
all'articolo  23.  I  gestori  dell'infrastruttura   definiscono   le
procedure necessarie a tal  fine  e  organizzano  di  conseguenza  le
tracce orarie che  insistono  su  piu'  reti.  I  rappresentanti  dei
gestori dell'infrastruttura, le cui decisioni di  assegnazione  hanno
un impatto sull'attivita' di altri  gestori  dell'infrastruttura,  si
associano al fine di coordinare  l'assegnazione  della  capacita'  di
infrastruttura, o di  assegnare  tutta  la  pertinente  capacita'  di
infrastruttura, anche a livello internazionale, fatte salve le  norme
specifiche contemplate dal diritto dell'Unione sulle reti ferroviarie
orientate al trasporto merci. I principi e i criteri di  assegnazione
della capacita' definiti  nell'ambito  di  questa  cooperazione  sono
pubblicati  dai  gestori  dell'infrastruttura  nel   loro   prospetto
informativo della rete. Possono essere associati  a  dette  procedure
rappresentanti di gestori di infrastruttura di Paesi terzi. 
  2. La Commissione e' informata delle  principali  riunioni  in  cui
sono elaborati i principi e le  pratiche  comuni  per  l'assegnazione
dell'infrastruttura  per  tracce  internazionali  ed  e'  invitata  a
parteciparvi come osservatore.  L'organismo  di  regolazione  riceve,
riguardo all'elaborazione dei principi e delle  pratiche  comuni  per
l'assegnazione  dell'infrastruttura  ed  a  sistemi  di  assegnazione
informatici, informazioni sufficienti per consentire di  svolgere  il
controllo regolamentare ai sensi dell'articolo 37. 
  3. Nelle riunioni, o  nel  corso  di  altre  attivita'  concernenti
l'assegnazione  della  capacita'  di  infrastruttura  per  i  servizi
ferroviari su piu' reti, le decisioni sono  adottate  unicamente  dai
rappresentanti dei gestori dell'infrastruttura. 
  4. I partecipanti alla cooperazione di cui al  comma  1  provvedono
affinche'  i   requisiti   di   partecipazione,   le   modalita'   di
funzionamento e tutti i criteri utilizzati per valutare  e  assegnare
la capacita' di infrastruttura siano resi pubblici. 
  5. Nell'ambito della cooperazione di cui  al  comma  1,  i  gestori
dell'infrastruttura valutano le esigenze ed eventualmente  propongono
e  organizzano  tracce  orarie  internazionali  per   facilitare   la
circolazione di  treni  merci  che  sono  oggetto  di  una  richiesta
specifica secondo quanto  previsto  all'articolo  30.  Queste  tracce
orarie internazionali,  previamente  convenute,  sono  comunicate  ai
richiedenti  a  cura   di   uno   dei   gestori   dell'infrastruttura
partecipanti.