Art. 28 Procedura di programmazione e coordinamento 1. Nell'ambito del processo di assegnazione di capacita', devono essere soddisfatte, per quanto possibile, tutte le richieste di capacita' di infrastruttura, comprese quelle relative a tracce orarie su linee appartenenti a piu' reti, tenendo conto per quanto possibile di tutti i vincoli che gravano sui richiedenti, compresa l'incidenza economica sulla loro attivita', e salvaguardando, comunque, i diritti derivanti dagli accordi quadro sottoscritti ai sensi dell'articolo 23. 2. Nei soli casi previsti dagli articoli 31 e 32, il gestore dell'infrastruttura, nell'ambito della procedura di programmazione e coordinamento finalizzata all'assegnazione di capacita', puo' accordare la priorita' a servizi specifici, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 26, comma 1. 3. Il gestore dell'infrastruttura, previa consultazione delle parti interessate, redige un progetto di orario di servizio e concede alle parti stesse un termine non inferiore a trenta giorni per la presentazione di eventuali osservazioni, da valutarsi ai fini della ripartizione della capacita' di infrastruttura. Le parti interessate comprendono tutti i soggetti che hanno presentato richieste di capacita' di infrastruttura e altri soggetti che intendono formulare osservazioni in merito all'eventuale incidenza dell'orario di servizio sulla loro idoneita' a prestare servizi ferroviari durante il periodo di vigenza dello stesso. Il gestore dell'infrastruttura adotta le misure appropriate per tener conto delle osservazioni formulate. 4. In caso di richieste di capacita' confliggenti, il gestore dell'infrastruttura si adopera al fine di coordinarle nell'ottica di conciliare al massimo tutte le richieste anche, se del caso, proponendo, entro limiti ragionevoli, capacita' di infrastruttura diverse da quelle richieste. Tali limiti sono descritti nel prospetto informativo della rete. 5. Il gestore dell'infrastruttura, sentiti i richiedenti interessati, cerca di risolvere eventuali conflitti. Le consultazioni in questo senso si basano sulla comunicazione gratuita, entro tempi ragionevoli e in forma scritta o elettronica, delle seguenti informazioni: a) tracce ferroviarie richieste da tutti gli altri richiedenti sugli stessi itinerari; b) tracce ferroviarie assegnate in via preliminare a tutti gli altri richiedenti sugli stessi itinerari; c) tracce ferroviarie alternative sugli itinerari pertinenti proposte a norma del comma 4; d) descrizione dettagliata dei criteri utilizzati nella procedura di assegnazione della capacita'. A norma dell'articolo 11, comma 7, dette informazioni sono fornite senza che sia resa nota l'identita' degli altri richiedenti, a meno che essi non vi abbiano acconsentito. 6. I principi della procedura di coordinamento sono esposti nel prospetto informativo della rete e tengono conto, in particolare, sia della difficolta' di predisporre tracce orarie per i servizi di trasporto internazionale sia dell'effetto che ogni modificazione puo' comportare su altri gestori dell'infrastruttura. 7. Fatti salvi i rimedi giurisdizionali previsti dall'ordinamento nazionale e le disposizioni di cui all'articolo 37, in caso di vertenze relative all'assegnazione della capacita' di infrastruttura, il gestore dell'infrastruttura predispone un sistema di risoluzione delle vertenze al fine di giungere alla rapida soluzione delle stesse. Questo sistema e' illustrato nel prospetto informativo della rete. Le decisioni in merito sono adottate dal gestore dell'infrastruttura entro dieci giorni lavorativi.