Art. 28 
 
             Procedura di programmazione e coordinamento 
 
  1. Nell'ambito del processo di assegnazione  di  capacita',  devono
essere soddisfatte, per  quanto  possibile,  tutte  le  richieste  di
capacita' di infrastruttura, comprese quelle relative a tracce orarie
su linee appartenenti a piu' reti, tenendo conto per quanto possibile
di tutti i vincoli che gravano sui richiedenti, compresa  l'incidenza
economica sulla loro attivita', e salvaguardando, comunque, i diritti
derivanti dagli accordi quadro sottoscritti  ai  sensi  dell'articolo
23. 
  2. Nei soli casi previsti  dagli  articoli  31  e  32,  il  gestore
dell'infrastruttura, nell'ambito della procedura di programmazione  e
coordinamento  finalizzata  all'assegnazione   di   capacita',   puo'
accordare la priorita' a servizi specifici, nel rispetto dei  criteri
di cui all'articolo 26, comma 1. 
  3. Il gestore dell'infrastruttura, previa consultazione delle parti
interessate, redige un progetto di orario di servizio e concede  alle
parti stesse  un  termine  non  inferiore  a  trenta  giorni  per  la
presentazione di eventuali osservazioni, da valutarsi ai  fini  della
ripartizione della capacita' di infrastruttura. Le parti  interessate
comprendono tutti  i  soggetti  che  hanno  presentato  richieste  di
capacita' di infrastruttura e altri soggetti che intendono  formulare
osservazioni  in  merito  all'eventuale  incidenza   dell'orario   di
servizio sulla loro idoneita' a prestare servizi  ferroviari  durante
il periodo di vigenza dello stesso.  Il  gestore  dell'infrastruttura
adotta le misure  appropriate  per  tener  conto  delle  osservazioni
formulate. 
  4. In caso di  richieste  di  capacita'  confliggenti,  il  gestore
dell'infrastruttura si adopera al fine di coordinarle nell'ottica  di
conciliare  al  massimo  tutte  le  richieste  anche,  se  del  caso,
proponendo, entro limiti  ragionevoli,  capacita'  di  infrastruttura
diverse da quelle richieste. Tali limiti sono descritti nel prospetto
informativo della rete. 
  5.  Il   gestore   dell'infrastruttura,   sentiti   i   richiedenti
interessati, cerca di risolvere eventuali conflitti. Le consultazioni
in questo senso si basano sulla comunicazione gratuita,  entro  tempi
ragionevoli  e  in  forma  scritta  o  elettronica,  delle   seguenti
informazioni: 
  a) tracce ferroviarie richieste  da  tutti  gli  altri  richiedenti
sugli stessi itinerari; 
  b) tracce ferroviarie assegnate in  via  preliminare  a  tutti  gli
altri richiedenti sugli stessi itinerari; 
  c)  tracce  ferroviarie  alternative  sugli  itinerari   pertinenti
proposte a norma del comma 4; 
  d) descrizione dettagliata dei criteri utilizzati  nella  procedura
di assegnazione della capacita'. 
  A norma dell'articolo 11, comma 7, dette informazioni sono  fornite
senza che sia resa nota l'identita' degli altri richiedenti,  a  meno
che essi non vi abbiano acconsentito. 
  6. I principi della procedura di  coordinamento  sono  esposti  nel
prospetto informativo della rete e tengono conto, in particolare, sia
della difficolta' di predisporre  tracce  orarie  per  i  servizi  di
trasporto internazionale sia dell'effetto che ogni modificazione puo'
comportare su altri gestori dell'infrastruttura. 
  7. Fatti salvi i rimedi giurisdizionali  previsti  dall'ordinamento
nazionale e le disposizioni  di  cui  all'articolo  37,  in  caso  di
vertenze relative all'assegnazione della capacita' di infrastruttura,
il gestore dell'infrastruttura predispone un sistema  di  risoluzione
delle vertenze al  fine  di  giungere  alla  rapida  soluzione  delle
stesse. Questo sistema e' illustrato nel prospetto informativo  della
rete.  Le   decisioni   in   merito   sono   adottate   dal   gestore
dell'infrastruttura entro dieci giorni lavorativi.