Art. 30 Richieste specifiche 1. Il gestore dell'infrastruttura risponde celermente, e comunque entro cinque giorni lavorativi, a richieste concernenti singole tracce orarie presentate dalle imprese ferroviarie, anche in corso di vigenza dell'orario di servizio. L'informazione fornita sulla capacita' disponibile di riserva e' comunicata a tutti i richiedenti eventualmente interessati ad utilizzare questa capacita'. 2. Il gestore dell'infrastruttura valuta la necessita' di tenere a disposizione, nell'ambito dell'orario definitivo di servizio, capacita' di riserva per poter rispondere rapidamente a prevedibili richieste specifiche di capacita'. Tale principio vale anche per infrastrutture saturate.