Art. 33 Piano di potenziamento della capacita' 1. Entro sei mesi dal completamento dell'analisi di capacita', il gestore dell'infrastruttura presenta un piano di potenziamento della capacita'. 2. Il piano di potenziamento della capacita' e' elaborato previa consultazione dell'utenza dell'infrastruttura saturata ed indica: a) i motivi della saturazione; b) il prevedibile futuro sviluppo del traffico; c) i vincoli allo sviluppo dell'infrastruttura; d) le opzioni e i costi del potenziamento della capacita', tra cui le probabili modifiche dei canoni di accesso. 3. Oltre a quanto previsto al comma 2, il piano di potenziamento determina, in base a un'analisi costi-benefici delle possibili misure individuate, le azioni da adottare per potenziare la capacita' di infrastruttura, compreso un calendario per l'attuazione delle misure. Il piano e' sottoposto all'approvazione preliminare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. La realizzazione del piano, relativamente agli investimenti necessari per il potenziamento della capacita', e' subordinata alla effettiva assegnazione di finanziamenti pubblici nell'ambito del contratto di programma di cui all'articolo 15. 4. Il gestore dell'infrastruttura, per l'utilizzo di determinate infrastrutture e tratti infrastrutturali saturati, cessa di esigere il pagamento della componente del canone legata alla densita' di circolazione su tali infrastrutture e tratti infrastrutturali, qualora: a) non sia in grado di presentare un piano di potenziamento della capacita'; b) non porti avanti il piano di azione stabilito nel piano di potenziamento della capacita'. 5. Il gestore dell'infrastruttura nei casi di cui al comma 4 puo', previa approvazione dell'organismo di regolazione, continuare ad esigere il pagamento del componente del canone di cui al medesimo comma, se: a) il piano di potenziamento della capacita' non puo' essere attuato per ragioni che sfuggono al suo controllo; b) le opzioni disponibili non sono economicamente o finanziariamente valide.