Art. 36 
 
        Misure speciali da adottare in caso di perturbazioni 
 
  1. Nell'eventualita' di perturbazioni della circolazione dei  treni
a   causa   di   problemi   tecnici   o   incidenti,    il    gestore
dell'infrastruttura  adotta  tutte  le  misure  necessarie   per   il
ripristino   della   normalita'   sulla   base   delle   prescrizioni
dell'organismo di regolazione. A  tal  fine  egli  elabora  un  piano
d'intervento che elenca i vari organismi  da  informare  in  caso  di
incidenti gravi o serie perturbazioni della circolazione dei treni. 
  2. In caso di emergenza, e se assolutamente necessario a  causa  di
un guasto che rende l'infrastruttura temporaneamente  inutilizzabile,
le tracce orarie assegnate possono essere  revocate  senza  preavviso
per tutto il tempo necessario per la riparazione degli  impianti.  Il
gestore  dell'infrastruttura  puo',   se   lo   ritiene   necessario,
richiedere alle imprese ferroviarie di mettere a sua disposizione  le
risorse che egli ritiene piu' appropriate al fine di ripristinare  al
piu' presto la normalita'. 
  3. Le imprese ferroviarie  concorrono  a  garantire  l'applicazione
degli standard e delle norme di sicurezza nell'ambito delle attivita'
di competenza e a controllare che esse stesse rispettino gli standard
e le norme di sicurezza.